Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionale e dei processi di stabilizzazione)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge censurata prevede che «al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l'Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata (comma 1); la Regione Puglia continua altresì ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla l. 244/2007 (comma 2). Resta ferma per la Regione l'applicazione dell'articolo 76, comma 4, della l. 133/2008, recante conversione in legge del d.l. 112/2008 (comma 3).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
Le Regioni e gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. A tal fine, essi sono assoggettati alle regole del cosiddetto Patto di stabilità interno, che, da un lato, indicano limiti complessivi di spesa e, dall'altro lato, prevedono sanzioni che operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti e, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 14 del d.l. 78/2010 stabilisce tra l'altro le sanzioni a carico delle Giunte e dei Consigli regionali che, nei dieci mesi precedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali, hanno adottato atti “con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno”, disponendo che tali atti devono essere annullati d'ufficio (comma 20); dispone inoltre la revoca di diritto degli incarichi dirigenziali ad esterni e dei contratti di lavoro (subordinato o autonomo) a tempo determinato, stipulati a seguito di atti adottati in violazione del patto di stabilità interno. Prevede inoltre che il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del decreto (comma 21).
La disciplina regionale censurata si pone in palese contrasto con i principi di coordinamento finanziario fissati dalle disposizioni legislative statali.
Le sanzioni previste dalla legislazione statale si applicano alla Regione Puglia, dal momento che non ha rispettato il patto di stabilità interno.
La legge impugnata ha inteso neutralizzare tali sanzioni, prevedendo che la Regione continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, nonostante il fatto che l'art. 14, comma 21, del d.l. 78/2010 stabilisca che tali contratti siano revocati di diritto.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Puglia 10/2010.