Sentenza n.150 - deposito 21 2011


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 34, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) e dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5, comma 1,  prevede che gli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, come previsto all'art. 5 del d.l. 223/2006, devono avere delle superfici minime.



Motivi di censura

Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza: la norma regionale verrebbe ad incidere sull'assetto concorrenziale del mercato, soprattutto con riferimento alla distribuzione commerciale, introducendo una misura restrittiva non prevista dall'art. 5 del d.l. 223/2006.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La richiamata disposizione statale è riconducibile al servizio farmaceutico in quanto disciplina la vendita dei farmaci e le modalità con le quali questa deve avvenire. Ai fini del riparto delle competenze legislative, la materia della organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute.

La disposizione regionale trova la sua legittimazione nella potestà legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute, limitandosi a stabilire la superficie minima che deve avere l'apposito reparto destinato allo svolgimento di tale attività, secondo la tipologia di esercizio commerciale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 34, comma 2, prevede che, previa sospensione dell'efficacia della previgente norma regionale in materia di apertura domenicale e festiva,  gli esercenti il commercio possono, con propria libera scelta, derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con ordinanza sindacale, previa concertazione, con i sindacati e con le organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale.



Motivi di censura

Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto viene adottata una misura legislativa che incide «sul mercato» in modo difforme da quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 114/1998 e che elimina solo in ambito regionale i vincoli e i limiti posti dalla disciplina statale in punto di apertura straordinaria degli esercizi commerciali.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del commercio, di competenza legislativa residuale delle Regioni



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 34, comma 3, prevede che i comuni, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel deliberare relativamente alle deroghe di cui al secondo comma, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnano ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva e a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilità del settore.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione regionale viene ad incidere sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato  e in particolare sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo, che rientrano nella materia dell'ordinamento civile, attribuita dall'art. 117,  secondo comma, lettera l), Cost., nella competenza esclusiva dello Stato. La disciplina dell'orario di lavoro è rimessa alla contrattazione delle parti.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2 della l.r. 38/2010 prevede che il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 17/2010 è interpretato nel senso che ad ogni giornata di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale e che non è consentita la deroga alle chiusure domenicali e festive in caso di mancato adempimento di questo obbligo. Non è consentita la deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della l.r. 17/2010, così come interpretato dal presente articolo nel caso di mancato rispetto del comma 3 del medesimo articolo 34.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione censurata impone agli esercizi commerciali che vogliano usufruire della facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di “compensare” ogni giornata di apertura facoltativa domenicale o festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale. La norma viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, traducendosi in una misura che contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 3, della l.r. Abruzzo 17/2010 e dell'articolo 2 della l.r. Abruzzo 38/2010; non fondate le altre questioni.