Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la soppressione delle Autorità d'ambito territoriali previste dagli articoli 148 e 201 del d. lgs. 152/2006, e che, decorso lo stesso termine, ogni atto dalle stesse posto in essere sia nullo; entro lo stesso termine, le regioni attribuiscono con legge le funzioni esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Motivi di censura
Violazione dell'autonomia finanziaria regionale in quanto, disponendo la soppressione dell'Autorità per mere esigenze di risparmio di spesa, viene posto un limite a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa corrente; violazione anche della competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico integrato e delle forme di cooperazione degli enti locali, nonché del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali; violazione infine dell'art. 97 Cost. perché la soppressione costringe le Regioni a rinunciare ad un modulo organizzativo idoneo a garantire lo svolgimento adeguato del servizio.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disciplina delle Autorità d'ambito non è riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ma alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Attiene alla tutela della concorrenza perché l'individuazione di un'unica Autorità d'Ambito consente la razionalizzazione del mercato; alla tutela dell'ambiente perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'Ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema nel suo aspetto dinamico.
La competenza dello Stato della facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d'ambito esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali, pur riconoscendosi in capo alle Regioni stesse un'ampia sfera di discrezionalità, quanto alla scelta di moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, oltre che di forme di cooperazione tra i diversi enti territoriali interessati.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-quinquies del d.l. 7/2010.