Sentenza n.345 - deposito 28 2003


Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova dell'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenza tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2, comma 5, del d.l. 16/1993 limita la prevista agevolazione fiscale ai fini ICI solo agli immobili di interesse storico o artistico appartenenti ai privati proprietari di cui all'art. 3 della l. 1° giugno 1939, n. 1089, sostanzialmente trasfuso nell'art. 6 del d.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).


Motivi del ricorso


Sono esclusi dalla agevolazione gli immobili di interesse storico e artistico appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'art. 4 della stessa l. 1089/1939, ora art. 5 del TU 490/1999: viene censurata la diversità di trattamento nella destinazione del beneficio fiscale.


Decisione della Corte


La distinzione tra immobili di interesse storico e artistico appartenenti a privati proprietari (di cui all'art. 3) e immobili di interesse storico o artistico appartenenti ad enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro (di cui all'art. 4) può sussistere riguardo alle modalità attraverso cui si perviene alla individuazione dei beni oggetto di tutela, ma non riguardo al regime giuridico cui i beni sono assoggettati. L'esigenza di certezza dei rapporti tributari può essere soddisfatta dalla inclusione dei beni appartenenti agli enti pubblici e alle persone giuridiche private senza fini di lucro negli elenchi di cui all'art. 4 della legge ovvero in un atto dell'amministrazione dei beni culturali ricognitivo dell'interesse storico od artistico del bene. Il discrimine tra beni di interesse storico e artistico è manifestamente irragionevole rispetto alla applicazione di un beneficio tributario che si basa proprio sulla peculiarità del regime giuridico dei beni.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.l. 16/1993 convertito con modificazioni nella l. 75/1993 nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico ed artistico di cui all'art. 4.