Sentenza n.127 - deposito 13 2011

Stabilizzazione del personale


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 23 della legge della regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della medesima Agenzia (comma 1) e che restano alle dipendenze dell'Agenzia fino alla stabilizzazione (comma 2).



Motivi di censura

Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., e del d.l. 78/2009, che ha introdotto nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti a favore di tale personale e precludendo a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo.



Decisione della Corte

Questione fondata

Violazione del principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, sancito dall'art. 97 Cost. Inoltre, il previo superamento di una selezione pubblica da parte degli stabilizzandi costituisce requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 23 della l.r. Puglia 5/2010.