Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 32 pone integralmente a carico del Fondo sanitario regionale (in luogo della misura del 70 percento originariamente prevista) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie, nella prospettiva della riduzione del disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata. La Regione ha infatti contravvenuto all'accordo assunto – in persona del suo Presidente – con il Governo, in ordine all'individuazione delle misure più opportune per conseguire l'obiettivo della riduzione del disavanzo sanitario. La normativa statale considera vincolanti per le Regioni che li hanno sottoscritti gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, normativa che può essere considerata come espressiva di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 38, comma 1, stabilisce che le aziende sanitarie locali della Regione, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedono alla assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La più recente giurisprudenza della Corte, nel vagliare la legittimità costituzionale di analoghe norme di leggi regionali che hanno disposto la stabilizzazione di personale precario, ha ripetutamente affermato che la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso. Quando, come nell'ipotesi in esame, sia riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata la natura “aperta” della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico.
Vi è violazione inoltre dell'art. 117, comma terzo, Cost., per contrasto rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 38, comma 2, prevede che la Regione riconosce l'esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
Anche questa disposizione, strettamente correlata al comma 1, è finalizzata ad attribuire rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario presso strutture sanitarie (sia pubbliche che private), da soggetti laureati in scienze delle attività motorie e sportive, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le aziende sanitarie locali della Regione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 43, comma 2, dispone la proroga dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2010, con possibilità di eventuali rinnovi annuali.
Motivi di censura
Violazione della normativa statale che prevede modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali, compresi i servizi di trasporto pubblico locale, e in ogni caso un regime transitorio per l'affidamento, difforme da quello previsto dalla norma regionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere ricondotta alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato. La norma di legge regionale che, in materia di servizi pubblici locali, determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, ponendosi in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dalla normativa statale, viola l'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost..
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 46 prevede che i componenti del CORECOM siano rieleggibili per una sola volta.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa statale, che dispone il divieto assoluto di rieleggibilità del CORECOM.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio per rinuncia da parte del Governo.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, e 43, comma 2, della l.r. Calabria 8/2010, non fondate le altre questioni o oggetto di estinzione del giudizio.