Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 4, attribuisce alle Regioni Abruzzo e Molise, oltre che al Ministro della salute, la facoltà di assegnare all'Istituto “Caporale” ulteriori funzioni e compiti di interesse nazionale e internazionale.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa statale, secondo la quale spetta in via esclusiva allo Stato assegnare agli Istituti Zooprofilattici compiti e funzioni in tali settori.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione regionale si limita a riconoscere anche alle Regioni la facoltà di attribuire all'Istituto ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3, comma 4, individua quale componente ministeriale del collegio dei revisori un rappresentante del Ministero della salute.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale sancisce, con disposizione che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la necessaria presenza negli organi collegiali di revisione contabile delle amministrazioni pubbliche la presenza necessaria di un rappresentante del Ministero dell'economia, al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 2, stabilisce che il Ministro della salute provvede ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, oltre a quelle richiamate al comma 1, per assicurare che l'Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le Regioni.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale prevede che il finanziamento degli istituti zooprofilattici sia assicurato in parte dallo Stato e in parte dalle Regioni per le prestazioni poste a loro carico, distinguendo quindi tra finanziamenti statali e regionali secondo che compiti o servizi siano assegnati all'Istituto dallo Stato o dalle Regioni.
La disposizione censurata pone invece a carico del Ministero della salute, quindi dello Stato, il compito di provvedere ad individuare ulteriori modalità di finanziamento affinché l'Istituto possa assolvere, indistintamente, a compiti svolti per il Ministero e per le Regioni, prevedendo forme di finanziamento statale per compiti anche di matrice regionale.
Contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 attribuisce al consiglio di amministrazione dell'Istituto funzioni di indirizzo e controllo (comma 1) e prevede che il direttore generale cura la gestione dell'ente nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione (comma 4).
Motivi di censura
Secondo la normativa statale, il consiglio di amministrazione ha esclusivamente compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto, mentre le funzioni di controllo sono assegnate al collegio dei revisori; il direttore generale è organo titolare della rappresentanza legale dell'Istituto della responsabilità della gestione complessiva dell'ente, nonché della direzione dell'attività scientifica.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
La disposizione regionale non si discosta dalla normativa statale, in quanto le funzioni di “indirizzo, coordinamento e verifica” sono da considerare sostanzialmente equivalenti alle funzioni di “verifica e controllo”. Il termine “controllo” utilizzato dal legislatore regionale non coincide con il controllo contabile, ma si sostanzia nella verifica in ordine alla circostanza che l'amministrazione, si conformi nell'azione gestionale agli indirizzi dati dal consiglio nell'ambito dei suoi poteri-doveri.
Analogamente, non contrasta con la normativa statale la previsione che il direttore generale curi la gestione dell'ente.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della l.r. Abruzzo 13/2010; non fondate le altre questioni.