Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 3, prevede che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
Viene consentita la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. Simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 13 autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale (comma 1) e dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario; in alternativa, è disposta la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi (comma 3).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questioni fondate
Entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost..
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 15, comma 1, prevede la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU (lavori socialmente utili/lavori di pubblica utilità) in rapporti di lavoro a tempo pieno.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione, incidendo sulla disciplina dell'orario regolato dalla contrattazione collettiva, detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale.
Essa è inoltre illegittima con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
Introducendo procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, essa si pone in contrasto con la normativa statale che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, ed estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, comma 3, autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione regionale viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, comma 5, autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione contrasta con la normativa statale che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, configurando una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, ritenuta costituzionalmente illegittima dalla costante giurisprudenza della Corte. Quest'ultima, infatti, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, comma 1, prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato, disponendo che i candidati vincitori dei concorsi precedentemente svolti siano riclassificati e che le relative graduatorie siano rese utilizzabili per i successivi tre anni.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione si pone in contrasto con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, comma 2, dispone che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale provenienti da enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, siano trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, in violazione del principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso. Indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all'art. 3, Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 17, comma 4, consente alla Giunta di utilizzare – per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali – le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione dà vita ad una forma di stabilizzazione anche per il personale dipendente degli enti non utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità. Configurando una forma di accesso riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 Cost., la disposizione viola il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19 individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici sono applicabili anche ai lavoratori precari.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La norma regionale determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall'art. 97 Cost.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della l.r. Calabria 8/2010.