Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010 n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate prevedono che determinati impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica con una determinata potenza e determinati impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di determinata potenza, posti a distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria possono essere costruiti ed eserciti con la DIA.
Motivi di censura
Le disposizioni estendono l'ambito di applicabilità del regime semplificato della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del dpr 380/2001 in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo a tal fine rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi, in violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale.
Decisione della Corte
Questioni fondate
L'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 387/2003, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, comporta l'illegittimità delle norme regionali, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si procede con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.
Ne consegue la violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di competenza concorrente.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, paragrafo i) e iii), della l.r. Basilicata 21/2010.