Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7, comma 1, prevede che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.
Motivi di censura
Introducendo il divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere, la disposizione regionale prevederebbe un obbligo legale a contrarre, con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione regionale non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati, ma contiene una norma programmatica, che impegna la Regione stessa a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine alla erogazione di servizi pubblici e privati.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 13, comma 3, prevede che nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla legge in esame, anche attraverso norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.
Motivi di censura
Connessione con l'art. 7, comma 1, della medesima legge regionale, stante il parallelismo tra potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione.
Decisione della Corte
Questione non fondata.
Chiarito che l'art. 7, comma 1, non invade la competenza legislativa statale, l'eventuale connessione con tale norma non può di per sé determinare l'illegittimità della disposizione, che peraltro non dispone sanzioni, ma si limita a prefigurarne l'introduzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 8, comma 2, prevede che chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.
Motivi di censura
La disposizione, per la generalità della formula utilizzata, comprenderebbe anche «la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario», in tal modo incidendo sull'istituto della rappresentanza.
Decisione della Corte
Questione non fondata.
La disposizione non disciplina l'istituto della rappresentanza, ma riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute. D'altro canto, la possibilità di designare un soggetto e di conferirgli il potere di ricevere le informazioni relative allo stato di salute del designante è già prevista, in via generale, dall'art. 9 del d. lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, che, in combinato disposto con l'art. 7 del medesimo decreto, ammette la possibilità che l'interessato conferisca, per iscritto, delega o procura a un “incaricato” per esercitare il diritto di accesso ai dati personali.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le questioni.