Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), promosso dalla Regione Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il decreto impugnato è composto da due articoli: il primo prevede che per un gruppo di Regioni è accertata la riduzione a regime della spesa per il funzionamento delle comunità montane; il secondo che per altre Regioni, tra cui il Veneto, si producono gli effetti del comma 20 dell'articolo 2 della l. 244/2007, dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, si sono quindi prodotti nella Regione Veneto gli effetti previsti dall'art. 2, comma 20, della l. 244/2007 e in particolare: hanno cessato di appartenere alle comunità montane determinati tipi di comuni; sono state soppresse le comunità montane che non presentavano determinate caratteristiche di altitudine, e quelle che risultavano composte da meno di cinque comuni. Per le rimanenti comunità montane, sono dettate disposizioni riguardo alla composizione degli organi, tenendo conto della esigenza di tutela delle minoranze, e della loro elezione.
Motivi del ricorso
L'intervento del legislatore statale, con il decreto impugnato e ancora prima con l'art. 2 della l. 244/2007 che era già stato impugnato, costituisce invasione da parte del Governo in un ambito di potestà legislativa esclusiva, che non può essere giustificato neppure invocando la chiamata in sussidiarietà di alcune funzioni.
Decisione della Corte
Questione fondata
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza 237/2009 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 20 e 22, della l. 244/2007 e dell'art. 2, comma 21, della medesima, che stabiliva i termini di efficacia.
La sentenza in particolare precisa che:
- l'ordinamento delle comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni;
- il comma 20 viola anche l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa disponendo direttamente la soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste;
- la disposizione non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e non può essere ricondotta all'alveo dei princípi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica;
- la previsione della garanzia della presenza delle minoranze negli organi consiliari delle comunità, è un ambito che esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto attiene esclusivamente all'ordinamento dei predetti organismi, che rientra nella competenza residuale delle Regioni;
- è palesemente illegittima l'ultima parte del comma 21, che attribuisce ad un atto amministrativo dello Stato (il previsto decreto) efficacia abrogativa delle disposizioni regionali adottate, ove riconosciute insufficienti a garantire le riduzioni di spesa indicate nel comma 17.
Non è invece illegittima la previsione contenuta nel primo periodo del comma 21, in quanto essa disciplina un'attività che, sebbene rimessa ad un provvedimento amministrativo dello Stato, non è stata considerata idonea a ledere prerogative di autonomia regionale.
L'art. 2 del d.p.c.m. 19 novembre 2008, nella parte in cui forma oggetto della presente controversia, è in contrasto con gli effetti prodotti dalla sentenza 237/2009 e, in conseguenza della intervenuta caducazione per illegittimità costituzionale della normativa legislativa di base, è venuta meno anche la legittimità dell'art. 2 del d.p.c.m. stesso, nella parte in cui si riferisce alla Regione Veneto.
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava allo Stato l'adozione della determinazione nei confronti della Regione Veneto e che si deve, quindi, annullare l'articolo 2 dell'impugnato d.p.c.m. nel punto contestato.