Sentenza n.289 - deposito 8 2010

Tutela della salute - organizzazione del servizio sanitario


Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 – Un sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera), nonché del punto 5 dell'allegato “Piano di riordino posti letto ospedalieri”, promossi dal TAR Abruzzo


Contenuto delle disposizioni impugnate


La Regione, per il tramite delle disposizioni impugnate, ha approvato, in attuazione di altra precedente norma di legge regionale, il "Piano di riordino dei posti letto ospedalieri", con la previsione relativa alla determinazione dei posti letto fruibili, nella Regione, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Con riferimento alla ridefinizione dei posti letto in dotazione della spedalità privata accreditata presso il Servizio sanitario ha inoltre adottato precisi criteri (abbattimento dei posti letto secondo percentuali diversificate tra riabilitazione, lungodegenza e posti letto per acuti).


Motivi del ricorso


Il TAR remittente rileva la natura provvedimentale delle disposizioni censurate e ravvisa quindi contrasto con gli articoli 24 e 113 Cost.; con l'articolo 117 Cost., in quanto, determinando la riduzione dei posti letto accreditata presso la spedalità privata senza contribuire alla riduzione della complessiva spesa sanitaria, sarebbero violati i principi statali in base ai quali la riorganizzazione del piano ospedaliero riguarda solo la spedalità pubblica; con gli articoli 41, 42 e 43 Cost., poiché la riduzione dei posti di letto accreditati presso la spedalità privata impedisce il libero esplicarsi della iniziativa economica; infine, con gli articoli 3 e 97 Cost., per eccesso di potere e irragionevolezza poiché sono ridotti i posti letto fruibili presso la spedalità privata in favore di quelli ascrivibili alla spedalità pubblica.



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

La Corte respinge il ricorso, osservando che non è precluso alla legge ordinaria e neanche a quella regionale la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, anche se sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalità.

Inoltre, sia la disciplina sulla ridefinizione del numero dei posti letto fruibili nelle strutture di ricovero e cura accreditate col servizio sanitario, sia la disciplina che pone come vincolo alla potestà legislativa regionale il rispetto dei principi fondamentali fissati nella legislazione statale sono riconducibili alle materie di potestà legislativa concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica.

La disciplina censurata determina il numero di posti letti a carico del servizio economico pubblico, non comporta alcun limite quantitativo alla facoltà degli imprenditori privati di realizzare strutture sanitarie, in particolare con riferimento al numero dei posti letto installati. Infine, la circostanza che il riordino comporti una diversa incidenza della diminuzione dei posti letto tra la spedalità pubblica e quella privata non costituisce motivo di manifesta irragionevolezza della disciplina, rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore regionale.



 


Dichiarazione:


Dichiara le questioni di legittimità costituzionale parte non fondate e parte inammissibili.