Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 6 della l.r. Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 e dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 della l.r. Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 in materia di terapia elettroconvulsionante, lobotomia prefrontale e transorbitale e interventi similari di psicochirurgia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4 della l.r. Piemonte 14/2002 introduce il divieto di praticare la terapia elettroconvulsionante (TEC), lobotomia ecc. su bambini, anziani, donne in stato di gravidanza; l'art. 5 dispone che è eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non praticare una TEC, salvo rispondere dei propri atti nei limiti indicati dalla normativa sulla responsabilità professionale; l'art. 6 prevede che i pazienti ai quali sia stata praticata una TEC siano poi sottoposti a controlli periodici. L'art. 3, comma 2, della l.r. Toscana 39/2002 introduce il divieto di praticare di norma la TEC su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza, salvo eccezionale e comprovata necessità o su richiesta dei familiari; il comma 3 vieta in termini assoluti gli interventi di lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia; il comma 4 demanda alla Giunta regionale la predisposizione, entro sei mesi, di linee guida sull'impiego della TEC e sulle procedure relative al consenso del paziente e all'autorizzazione all'intervento, su conforme indicazione della Comunità scientifica toscana o acquisito il parere della Commissione regionale di bioetica.
Motivi del ricorso
Richiama la precedente sentenza 282/2002 che ha deciso analoga questione su legge regionale delle Marche, con particolare riferimento al profilo dell'autonomia del medico che opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze, e circa il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale di un intervento legislativo non fondato su acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dai competenti organismi nazionali o sopranazionali. Ravvisa contrasto delle disposizioni regionali con diverse disposizioni di legge statale: con gli articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma (professioni e tutela della salute), della Costituzione, e con disposizioni contenute nei decreti legislativi 112/1998 e 300/1999 in tema di riserva allo Stato di funzioni concernenti l'adozione di norme, linee guida, prescrizioni tecniche, manuali e istruzioni in materia sanitaria; disposizioni contenute nella l. 833/1978 in tema di accertamenti sanitari, in particolare di malattia mentale, e nel d.lgs. 502/1992 in tema di livelli essenziali di assistenza medica e diritti del cittadino nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Infine, le indicazioni che potrebbero essere espresse dalla Comunità scientifica toscana riguardo alla applicazione della TEC potrebbero anche confliggere con quelle espresse da istituzioni tecnico-specialistiche nazionali.
Decisione della Corte
Richiama la sentenza 282/2002 su legge regionale delle Marche. L'adozione di determinate terapie ricade nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità dei medici, che operano sulla base del consenso informato e delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione. Non sono ammissibili scelte legislative volte a limitare o a vietare il ricorso a determinate terapie, derivanti da pure valutazioni di discrezionalità politica, scisse dalla elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica sullo stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze politiche, tramite organismi nazionali o sopranazionali. In questo campo, le Regioni possono dettare norme di organizzazione e di procedura o norme concernenti l'uso delle risorse pubbliche solo nell'ambito dei principi fondamentali Il rinvio ad acquisizioni della “Comunità scientifica toscana” come base per l'elaborazione delle linee guida si pone in contraddizione con il carattere di norma nazionale o sopranazionale delle acquisizioni e delle valutazioni tecnico-scientifiche sul cui fondamento i sanitari sono chiamati ad operare: non si può ammettere alcun vincolo circoscritto (regionale o di una comunità con rilevanza locale) sul merito di scelte terapeutiche.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Piemonte 14/2002 e dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 della l.r. Toscana 39/2002.