Sentenza n.288 - deposito 8 2010

Esercizi commerciali


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) promosso dal TAR Lombardia, sezione di Brescia.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 5 prevede che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico in determinati giorni, alcuni specificati dalla disposizione stessa, altri rimessi ai comuni in relazione alle esigenze locali; il comma 9 consente l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive, nell'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.


Motivi del ricorso


Il TAR remittente ravvisa lesione dell'assetto concorrenziale all'interno del mercato regionale, in quanto le disposizioni porrebbero limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d. lgs. 114/1998, violando la competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La Corte non ritiene fondata la questione in quanto la materia "commercio" rientra nella competenza legislativa esclusiva residuale regionale; il d.lgs. 114/1998 si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 131/2003, solo alle Regioni che non hanno emanato una propria legislazione, mentre nel caso particolare la Regione Lombardia ha già adottato una propria disciplina. Rientra in particolare nella materia commercio la disciplina degli orari degli esercizi commerciali.

Considerando che è stato riconosciuto alle Regioni di dettare, nell'esercizio della potestà legislativa per i settori di loro competenza, norme pro concorrenziali, la legge regionale non determina un vulnus alla tutela della concorrenza.

La normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva negli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d. lgs. 114/1998 (in particolare con l'art. 11), in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio e gli effetti sull'occupazione.



 


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.