Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) promosso dal TAR Lombardia, sezione di Brescia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 5 prevede che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico in determinati giorni, alcuni specificati dalla disposizione stessa, altri rimessi ai comuni in relazione alle esigenze locali; il comma 9 consente l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive, nell'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a
Motivi del ricorso
Il TAR remittente ravvisa lesione dell'assetto concorrenziale all'interno del mercato regionale, in quanto le disposizioni porrebbero limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d. lgs. 114/1998, violando la competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Considerando che è stato riconosciuto alle Regioni di dettare, nell'esercizio della potestà legislativa per i settori di loro competenza, norme pro concorrenziali, la legge regionale non determina un vulnus alla tutela della concorrenza.
La normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva negli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d. lgs. 114/1998 (in particolare con l'art. 11), in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio e gli effetti sull'occupazione.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.