Sentenza n.78 - deposito 11 2011


Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lettera c), 32 e 33 della legge della regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile gestionale e di controllo del'Azienda sanitaria regionale del Molise – Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12) Premessa Il Presidente della Regione Molise è stato nominato commissario ad acta per il rientro dal deficit nel settore sanitario, essendo stato il Molise una delle Regioni che ha disatteso l'impegno ad adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei ad assicurare il conseguimento degli obiettivi del piano di rientro.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono che la Giunta eserciti il controllo su tutti gli atti del Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (art. 31, comma 2); gli atti adottati dalla Giunta nell'esercizio della funzione di vigilanza non sono soggetti a controllo (art. 31, comma 3); la Giunta può deliberare la risoluzione del contratto con il Direttore generale e la sua contestuale sostituzione, qualora questi non provveda nei termini all'adozione del bilancio e/o alla proposta per la copertura della perdita d'esercizio (art. 31, comma 8, lettera c).

Gli atti del direttore generale adottati in punto di bilanci e di riequilibrio della situazione economica sono soggetti al solo visto di congruità della Giunta regionale (art. 32).

E' riservata alle Regione l'attività di controllo e di vigilanza sugli atti di programmazione aziendale dell'Azienda sanitaria regionale, sia sotto il profilo economico di bilancio, sia sotto quello gestionale di analisi e verifica dei risultati raggiunti, egualmente menomando le attribuzioni del commissario ad acta (art. 33).



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Dalle disposizioni emerge non un diretto contrasto, ma certo una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. L'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra Stato e Regione, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali. Il potere sostitutivo è inoltre imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale quale è quello alla salute.

Le funzioni amministrative del commissario devono essere posto al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lettera c), 32e 33 della l.r. Molise 8/2010 nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.