Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge regionale Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria 2010)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 18 demanda alla Giunta l'adozione di una nuova disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale regionale; al personale con mansioni di autista è assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto (comma 4); con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali dell'indennità dell'istituto stabilite dalla normativa regionale (comma 7).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata con riferimento al comma 4.
I buoni pasto costituiscono una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo. Si tratta, quindi, di una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti "privatizzati" all'ente di appartenenza. La disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile; alla stessa materia è riconducibile anche il trattamento economico, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato dalla contrattazione collettiva.
La norma regionale, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e deve conseguentemente essere dichiarata illegittima.
Questione estinta con riferimento al comma 7, avendo il Governo rinunciato alla sua impugnazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19 prevede che i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001, o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, possono essere prorogati, in caso di riscontrata carenza in organico, per la durata massima del Piano di rientro sanitario (comma 1); l'Azienda sanitaria per il Molise può prorogare, per il periodo corrispondente al Piano di rientro e per un termine di sei mesi rinnovabile una sola volta, gli incarichi di direttore di unità complessa già conferiti a seguito di apposita selezione (comma 2).
Motivi di censura
Le disposizioni precostituiscono vincoli alla futura adozione dei programmi operativi, incidendo sugli stessi e potenzialmente pregiudicandone da subito la coerenza con gli obiettivi programmati.
Si ravvisa violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e del principio di leale collaborazione in quanto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non potrebbero, per loro stessa definizione, essere prorogabili, se non limitatamente al completamento di un'attività avviata.
Decisione della Corte
Questione fondata
Costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica sia le norme statali che perseguono in vario modo la finalità di contenimento della spesa sanitaria, sia la disposizione statale che mantiene fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro.
I censurati commi 1 e 2 prevedono proroghe che mettono a rischio l'obiettivo di realizzare i programmi operativi finalizzati al rientro; tali proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19, comma 3, stabilisce che l'Azienda sanitaria propone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro, anche ai fini della stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato.
Motivi di censura
Rischio di compromissione dell'obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Anche per le procedure di stabilizzazione vale il limite della necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19, comma 4, dispone che la Regione può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per attuare progetti di ricerca sanitaria o finalizzati alla realizzazione di una serie di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e per determinati interventi.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione regionale contrasta con la normativa statale che consente, con norma che esprime un principio fondamentale in materia di tutela della salute, alle aziende sanitarie locali di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per attuare i progetti finalizzati non sostitutivi dell'attività ordinaria.
La disposizione regionale, nel consentire la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato anche in relazione ad iniziative diverse da quelle contemplate nella normativa statale, si pone in contrasto con quest'ultima e viola quindi l'art. 117, comma terzo, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19, comma 5, prevede che, ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici, la Giunta regionale promuove e disciplina le funzioni dell'informatore medico scientifico aziendale (comma 5).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
L'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato: la norma regionale sostanzialmente istituisce una nuova professione (quella dell'informatore medicoscientifico aziendale), rinviando addirittura ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19, comma 7, autorizza, quanto alle modalità organizzative dell'attività del commissario ad acta e del sub commissario nominati dal Consiglio dei ministri per il piano di rientro, l'imputazione della spesa per il compenso e prevede la possibilità di assumere nuovo personale per l'organizzazione amministrativa.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione contrasta con la normativa statale che, con disposizione che riveste natura di principio fondamentale, stabilisce che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale dei piani di rientro utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La facoltà di ricorrere a nuove assunzioni si pone in contrasto con il vincolo posto dalla normativa statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4, della l.r. Molise 3/2010 e dell'articolo 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7.