Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede che gli enti parco i cui territori sono inseriti in una determinata area possono adottare provvedimenti specifici fino all'approvazione del piano del parco per l'esercizio delle attività consentite, anche in deroga al divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiente naturali tutelati, mediante un apposito regolamento provvisorio del parco approvato dal Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Motivi di censura
La possibilità di adottare provvedimenti anche in deroga al divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiente naturali tutelati viola la competenza statale esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
In base alla costante giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente appartiene in via esclusiva allo Stato e non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia, pur in assenza della relativa disciplina statale.
La normativa regionale impugnata attribuisce al Consiglio regionale un potere regolamentare che la legge statale riserva alla competenza dell'Ente Parco e, nel consentire la deroga ai divieti che la legge regionale stabilisce in conformità con la l. 394/1991, incide sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Basilicata 4/2010.