Sentenza n.69 - deposito 3 2011

Personale della pubblica amministrazione


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2010)


Contenuto delle disposizioni impugnate


I commi da 55 a 60 dell'art. 1 estendono le procedure di stabilizzazione alla dirigenza di primo livello che ha prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto ed alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolgono in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina approvata incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto, in particolare sugli aspetti della durata del rapporto, e determina al contempo la costituzione di un altro rapporto giuridico, cioè quella a tempo indeterminato, destinato a sorgere per effetto della stabilizzazione. La fase costitutiva del contratto di lavoro, come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso, si realizzano mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato: rientrano quindi entrambi nella materia dell'ordinamento civile e la disposizione stessa è riconducibile all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La disposizione è inoltre contraria ai principi espressi dal d.l. 78/2009, convertito in legge, con modificazioni, nella l. 102/2009, che limita la possibilità di stabilizzare il personale precario al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con disposizioni che costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 69 prevede che i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore (e non immediatamente, come disposto dalla previgente normativa).



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La normativa statale statuisce l'immediato trasferimento delle funzioni e dei rapporti alle province e alle società da esse partecipate, autorizzando la protrazione della gestione consortile per le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e, quanto allo smaltimento, esclusivamente per la raccolta differenziata, e limita comunque la possibile protrazione della gestione consortile solo fino al 31 dicembre 2010.

La disposizione regionale determina uno slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, individuando, in modo eccentrico rispetto alla legge statale, l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento. Vi è dunque lesione della competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente.



Contenuto delle disposizioni impugnate

Il comma 83 dispone che, al termine della legislatura, la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai consiglieri non eletti.

I commi da 84 a 91 consentono ai dipendenti del Consiglio, della Giunta e degli entri strumentali della Regione, con solo otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010, 2011 e 2010 dietro corresponsione allo stesso personale da parte della Regione di incentivi economici fino ad un massimo di 36 mensilità per il personale non dirigente e di 30 mensilità per il personale dirigenziale.



Motivi di censura

Le norme incidono sulla materia del trattamento economico e dunque dell'ordinamento civile, oggetto della c.d. riserva di contrattazione collettiva, in contrasto con la normativa statale che riserva allo Stato la competenza esclusiva nella materia dell'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato (contratti collettivi).



Decisione della Corte

Questione non fondata con riferimento al comma 83, che si limita a disporre il trasferimento al Consiglio della provvista necessaria per l'adempimento di un preesistente obbligo di pagamento.

Questione fondata con riferimento ai commi da 84 a 91.

Le norme regionali censurate, al di là delle possibili intenzioni di contenimento della spesa pubblica, introducono un istituto economico, quale l'indennità suddetta; determinano i criteri per il suo calcolo e, quindi, la sua entità; disciplinano la sua revocabilità ed hanno una chiara natura contrattuale, incidendo direttamente sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta e degli enti strumentali della Regione Campania. Esse quindi, in contrasto con le disposizioni statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs. 165/2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale del'articolo 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della l.r. Campania 2/2010.