Sentenza n.68 - deposito 3 2011

Personale medico


Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2 prevede che il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale che risulti in servizio da almeno cinque anni, è inquadrato a domanda nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente (comma 1); i direttori generali della aziende sanitarie e degli istituti del SSR verificano la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto e i direttori generali dispongono la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante (comma 2); i dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti (comma 3); la rassegnazione non opera però in determinati casi (comma 4).



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La Corte osserva che l'art. 2, nel prevedere l'inquadramento “nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni” ripete una disposizione che era già stata dichiarata illegittima con la sentenza 150/2010: prevedendo l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, la disposizione viola gli articoli 97 e 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute.

E' anche violato il profilo del coordinamento della finanza pubblica, in quanto la norma censurata contempla l'inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una disciplina diversa da quella per la quale sono stati assunti, mentre il d.l. 78/2009 consente alle amministrazioni solo di stabilizzare il personale non dirigenziale.

Dall'accoglimento delle censure dell'art. 2, discende l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell'articolo 4, che contengono norme applicative o strumentali rispetto al comma 1.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 13 prevede che il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso una azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di apposita domanda di mobilità.



 



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione, facendo ricorso all'istituto della mobilità, prevede l'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale di personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso enti del servizio sanitario nazionale. La norma consente l'inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato. Ne discende la violazione dell'art. 97 Cost., perché la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l'inquadramento, e dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l'istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 15 prevede la stabilizzazione di ex lavoratori socialmente utili già utilizzati attraverso piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni, in determinati servizi, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica.



 



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione, nel prevedere la stabilizzazione, non fornisce indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico (peculiarità delle funzioni o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione), in violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost.

La norma dispone inoltre una stabilizzazione del personale che richiede una revisione della dotazione organica, violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario e i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, senza specificare la copertura finanziaria.



Contenuto delle disposizioni impugnate

Gli articoli 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3.

L'articolo 16, comma 1, prevede che nelle procedure concorsuali, ASL, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico coprono i posti disponibili attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende ed istituti, che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia maturata una determinata anzianità di servizio.

L'art. 19 stabilisce che i direttore generali di determinate ASL, AOU e IRCCS destinano una percentuale dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica al reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione.

L'art. 22 prevede che ASL, AOU e IRCCS predispongono il piano formativo aziendale annuale o pluriennale.

L'art. 24 detta norme in materia di nomina di direttori generali. Il comma 1, in particolare, prevede l'istituzione di un elenco regionale dei candidarti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione. In base al comma 3, la Giunta disciplina le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco e i criteri per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'inserimento nell'elenco dei candidati idonei.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Le disposizione censurate si riferiscono anche al personale delle AOU, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza. Ne deriva violazione dell'autonomia universitaria, nella parte in cui le norme non escludono il personale delle AOU o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma di intesa con il rettore.



Contenuto delle disposizioni impugnate

Gli articoli 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario da realizzare mediante l'estensione dell'ambito di applicazione delle procedure già disposte da norme regionali a favore di determinate categorie di personale.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Le norme censurate contrastano con l'art. 117, comma terzo, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica perché ampliano il novero dei potenziali soggetti interessati alla stabilizzazione come definita dalla normativa statale, e inoltre per l'assenza di alcuna procedura selettiva senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli articoli 3, 51 e 97 Cost..



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 21 riguarda il personale degli istituti penitenziari. Autorizza le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la copertura di posti vacanti nei servizi o unità operative multi professionali, a prevedere una riserva di posti per consentire l'accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico le cui convenzioni sono state prorogate (comma 1); la spesa per l'inquadramento del personale non rientra nei limiti prescritti dalla normativa statale (comma 4); il personale medico titolare di incarico provvisorio è equiparato al personale medico titolare di incarico definitivo, collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento istituito presso l'ASL di competenza (comma 5); rinvia, per i contratti di lavoro dei medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialistici, agli accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Il comma 1 non delimita in modo rigoroso la riserva di posti, con conseguente violazione dell'art. 97 Cost.; il comma 2 non indica la copertura finanziaria, con violazione dell'art. 81 Cost..

Il comma 5 e il comma 6 prevedono entrambi equiparazioni di categorie di personale medico disponendo il primo la trasformazione di rapporti provvisori in rapporti definitivi, e il secondo invadendo l'area della contrattazione collettiva. Le equiparazioni previste, nel disciplinare, anche a fini previdenziali, rapporti di lavoro di natura privatistica, violano l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile.



 



Contenuto della disposizione censurata

L'art. 26 prevede l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari.



Motivi di censura

La disposizione può dare luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a quelli massimi previsti dalla normativa statale, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni e maggiori oneri per la Regione Puglia.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost. e anche del principio di riduzione dei trattamenti economici sancito dall'art. 61, comma 14, del d.l. 112/1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 133/2008.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 30 prevede che la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della regione devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento dei servizi, l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, se più favorevoli.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Le norme impugnate impongono alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'«assunzione a tempo indeterminato», anziché il precedente utilizzo, del personale della precedente impresa o società affidataria, ed estendono quest'obbligo, senza prevedere alcuna procedura selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, con violazione dell'art. 97 Cost. e delle norme interposte dettate dall'art. 18 del d.l. 112/2008, come modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. 78/2009, in materia di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito articolo 4 della l.r. Puglia 45/2008; degli artt. 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della l.r. 4/2010; degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 , 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, della l.r. 4/2010, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore.

Dichiara inoltre la illegittimità costituzionale dell'art. 30 della l.r. 4/2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva.