Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, nonché 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010), degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007), nonché dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge regionale, e dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42). La censura rivolta all'art. 8 della l.r. 1/2010 è rinviata a separato giudizio.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 11, comma 1, della l.r. 42/2009 e l'art. 1 della l.r. 10/2010 promuovono la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) nella disponibilità dei comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove anche la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti Co.Co.Co per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in essere.
Motivi di censura
Nessuna delle due norme prevede che i soggetti da esse contemplati debbano superare un concorso pubblico, ma solo che la Regione promuove la loro stabilizzazione, con conseguente contrasto con la normativa statale, secondo la quale le Regioni possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.
Decisione della Corte
Questione fondata
La Corte ravvisa contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale della pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo in presenza di esigenze particolari e con adeguata garanzia della professionalità dei prescelti, circostanze che non ricorrono nel caso in esame.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 54, comma 1, consente eccezionalmente la realizzazione di impianti fotovoltaici, mineolici, di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati da processi di depurazione e da biomassa vegetale, purché con potenza inferiore a determinate soglie, nonché in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio nei limiti della potenza già autorizzata. Fino all'approvazione del PIEAR non è consentita l'autorizzazione di quegli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale.
Motivi di censura
Pur autorizzando l'installazione e la realizzazione di impianti in deroga alla sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 1, la disposizione continua ad impedire la costruzione sul territorio regionale di alcune categorie di impianti, in contrasto con la normativa statale di riferimento.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata alla installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili e inoltre autorizza eccezionalmente l'installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore esclusivamente a fini di profitto.
Essa frustra quindi l'esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici, con pregiudizio anche della tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, a ulteriore presidio della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 54, comma 2, detta una serie di condizioni per la costruzione e la gestione di impianti alimentati da fonti di energia alternativa, infrastrutture e opere connesse, in aree agricole.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
Non è conforme a Costituzione l'adozione da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione della linee guida prevista dall'art. 12 del d. lgs. 387/2003, di una normativa tale da produrre l'impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, in quanto l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 7, comma 1, lettera c), inserisce tra i progetti che devono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW, e prevede una soglia in aree naturali protette di 0,5 MW.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Poiché l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale, la norma regionale, nel sottrarvi la tipologia di impianti sotto soglia è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Contenuto delle disposizioni impugnate
I punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC e pSIC – e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000 risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all'interno delle aree protette, non escludendone incondizionatamente l'installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. Il divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in oggetto svuota di ogni significato la valutazione di incidenza, che invece potrebbe preludere, nei singoli casi, alla praticabilità dell'intervento.
Inoltre, l'esigenza di una valutazione unitaria del sistema “ambiente” non tollera discipline regionali differenziate, che insidiano l'organicità della tutela complessiva già individuata a livello nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, e dell'art. 54, commi 1 e 2, della l.r. Basilicata 42/2009, e inoltre dell'art. 7, comma 1, lettera c), della l.r. Basilicata 1/2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della l.r. 47/1998 è aggiunto il punto 25; dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla l.r. Basilicata 1/2010, limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, pSIC – e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS) e dell'art. 1 della l.r. Basilicata 10/2010.