Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, lettera a) e 3, lettera b), 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 2, 8, comma 2, 14, commi 1 e 2, 16, 17, commi 2, 5, 6 e 7, 18, commi 1 e 3, e 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania)
Decisione della Corte
Le disposizioni censurate prevedono, tra i propri princípi e finalità, quello di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano «la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti», ed a tal fine dispone che:
- «le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate […] alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico (art. 1, comma 2, lettera a));
- “la Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a […] assicurare pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale (art. 1, comma 3, lettera b))
- i destinatari della normativa censurata sono «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale […]» (art. 2, comma 1);
- nell'indicazione dei compiti della Regione e delle Province, occorre fare riferimento in generale alle persone straniere senza ulteriori specificazioni (art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 2)
L'art. 8, comma 2, è indicato solo in epigrafe.
Sono inoltre impugnati l'art. 14, commi 1 e 2, che istituisce presso l'assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, l'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e l'art. 18, commi 1 e 3; infine, l'art. 20, comma 1, che individua nel dettaglio una serie di interventi volti a garantire l'assistenza socio-sanitaria, 1'integrazione sociale e la formazione professionale nei confronti delle «persone straniere presenti sul territorio regionale».
Motivi di censura
Il Governo osserva in linea generale che l'uso ampio della formula «persone straniere presenti sul territorio regionale», unitamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale si riferiscono espressamente alle «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporterebbe che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Poiché, però, la permanenza e l'espulsione dei cittadini stranieri sono stati compiutamente disciplinati dalla normativa statale, le norme regionali impugnate si porrebbero in contrasto con i princípi fondamentali da questo stabiliti, venendo ad incidere sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell'art. 117, secondo comma, Cost., nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste dalle successive lettere h) ed l).
Decisione della Corte
Questione parte inammissibile e parte infondata
Risultano inammissibili perché non suffragate da alcuna argomentazione le censure relative alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l) (competenze statale esclusiva nelle materie ordine pubblico e sicurezza e ordinamento penale).
Non sono fondate le censure relative alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), in base alla considerazione che devono essere riconosciuti possibili interventi legislativi regionali riguardanti il fenomeno dell'immigrazione, fermo restando che tali interventi non possono riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale regionale.
Le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto precettivo, appaiono tutte finalizzate alla predisposizione da parte della Regione, in un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione volti ad assicurare l'opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali quello allo studio e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, al lavoro, all'abitazione e alla salute. Se tali norme si ritengono applicabili anche nei confronti degli stranieri, è anche vero che essi hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, e non incidono minimamente sulla politica di regolamentazione della immigrazione o sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazionale o regionale o sullo status dei beneficiari.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 17, comma 2, prevede che i centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa.
Motivi di censura
La previsione viola la normativa nazionale secondo la quale i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La norma regionale non incide sulla competenza esclusiva statale in materia di immigrazione, ma pone un previsione che si colloca nel'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale regionale.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 18, comma 5, viene impugnato perché attribuisce alle persone straniere, al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa nazionale che consente di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte dalla regione solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'interpretazione proposta dal Governo risulta smentita dalla lettura delle altre disposizioni della medesima legge regionale in esame, che esclude l'accesso ai benefici previsti dalla legge regionale per le persone non in regola.
Contenuto delle disposizioni censurate
L'art. 18, commi 1 e 3, garantisce alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa statale.
Motivi di censura
Il Governo ravvisa violazione della normativa statale, in base alla quale ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e il soggiorno sono assicurate unicamente le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Le disposizioni si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana. Pertanto la norma regionale – in esplicita attuazione dei princípi fondamentali posti dalla normativa nazionale –assicura anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nell'esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 20, comma 1, consente l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone straniere generalmente intese e senza specificazioni.
Motivi di censura
Il Governo ravvisa contrasto con la normativa nazionale che riserva tali corsi solo agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.
Decisione della Corte
Questione non fondata: dalla normativa regionale si evince che l'accesso ai corsi di formazione professionale è consentito solo agli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16 prevede che le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenza e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla Regione.
Motivi di censura
Il Governo ravvisa violazione della normativa statale che circoscrive l'ambito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi agli stranieri titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali, l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri almeno titolari di permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno. La disposizione è illegittima nella parte in cui si limita a chiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza indicare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali.
Decisione della Corte
Questione non fondata
Già in precedenti pronunce la Corte ha ritenuto irragionevole subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali al possesso, da parte di chi risulti regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, a particolari requisiti qualificanti per ottenere la carta o il permesso di soggiorno.
Infatti, una volta che non sia in discussione il diritto a soggiornare, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.
Dichiarazione:
Dichiara le questioni parte inammissibili e parte non fondate.