Sentenza n.60 - deposito 25 2011

Incentivi alle imprese


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), e comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono che la Giunta concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti e ad altri soggetti che partecipano a determinate operazioni (art. 3, comma 1); che la stessa Giunta può concedere esenzioni o riduzioni di tributi, canoni o di altri diritti, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria (art. 3, comma 2, alinea e lettera c)); che tali agevolazioni sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite da norme nazionali (art, 3, comma 3); che la Giunta può concedere alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà o alla gestione dell'impresa alcune incentivazioni, tra cui anche esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale (art. 4, comma 1, alinea e lettera b)).



 



Motivi di censura

Il Governo ravvisa lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la competenza a concedere agevolazioni fiscali è attribuita alla Giunta anziché al Consiglio, oltre che per la indeterminatezza e ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, e anche dell'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge in materia tributaria.

Viene ravvisata anche lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, perché prevedono la facoltà della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi anche in aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale.



Decisione della Corte

Questioni non fondate

Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non ha alcuna attinenza con la ripartizione delle competenze riguardo alle agevolazioni tra gli organi della Regione.

Quanto alla denunciata violazione della riserva di legge in materia tributaria prevista dall'art. 23 Cost., le norme censurate richiamano i limiti stabiliti annualmente dalla legge finanziaria regionale. Tale riferimento alla legge finanziaria deve essere inteso nel senso che essa deve fissare non solo i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve anche determinate in modo sufficiente le fattispecie di agevolazione, individuando gli elementi fondamentali, i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio e i relativi tributi.

Non vi è neanche violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile, atteso che la facoltà della Giunta di concedere esenzioni viene esercitata "per quanto di competenza", e quindi verrà esercitata, oltre che sui tributi regionali, su quei tributi statali per i quali, indipendentemente dalla destinazione del gettito, la legge statale consente espressamente alla Regione di disporre agevolazioni.



 


Dichiarazione:


Dichiara non fondate tutte le censure.