Sentenza n.53 - deposito 18 2011

Contratto di appalto - collaudo


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 20120, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), che ha sostituito l'art. 20, comma 3, della l.r. Lombardia 14/1997 in materia di disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che, per determinate forniture di beni e prodotti in serie e di servizi a carattere periodico o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento o dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio.



 



Motivi di censura

Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., in quanto la disposizione disciplinerebbe diversamente da quanto stabilito dall'art. 120 del d. lgs. 163/2006 un profilo afferente alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale di appalto.



 



Decisione della Corte

Questione fondata

La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che, nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l'attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che devono essere ascritte all'ambito materiale dell'ordinamento civile. In tale fase, l'amministrazione si pone infatti in una posizione di tendenziale parità con la controparte e agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, ma nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

La disposizione regionale è illegittima per invasione dell'ambito materiale dell'ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, in quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarità dell'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della l.r. Lombardia 7/2010.