Sentenza n.334 - deposito 7 2003

Spesa sanitaria


Giudizio di legittimità costituzionale su art. 83, commi 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) promosso dalla Regione Toscana.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 83 della l. 388/2000 dispone la soppressione, con decorrenza 1°gennaio 2001, del vincolo di destinazione delle risorse riservate al finanziamento del servizio sanitario nazionale e prevede che le Regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria, da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione attivando l'autonomia impositiva con le procedure e le modalità indicate ai commi 5, 6 e 7. Il comma 5 prevede che i ministri della sanità, tesoro e finanze, previa intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni/Province autonome, procedono sulla base delle risultanze della gestione sanitaria, ad accertare eventuali disavanzi delle singole Regioni; ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote degli stessi, in modo che l'incremento del gettito copra integralmente il disavanzo. Il comma 6 prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno le Regioni deliberano l'aumento delle aliquote dei propri tributi nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente. Il comma 7 stabilisce che, in caso di inerzia da parte delle Regioni nell'adozione delle misure di cui al sesto comma, il Governo, previa diffida, provvede in via sostitutiva.


Motivi del ricorso


Le disposizioni censurate ledono le attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'autonomia finanziaria e tributaria prevista dall'art. 119. In particolare, viene indicata come unica via per ripianare l'eventuale disavanzo l'aumento dei tributi regionali, non consentendo alle Regioni di vagliare l'impatto di altre misure alternative per reperire le entrate necessarie; nel disporre che l'introito dell'aumento dei tributi regionali venga utilizzato per coprire integralmente il disavanzo si preclude alle Regioni la possibilità di ricorrere alla propria potestà tributaria per reperire le risorse necessarie per adempiere ad altri compiti istituzionali programmati. Infine, in base all'art. 119, primo comma, della Costituzione, solo con legge possono essere fissati limiti e forme entro cui può esercitarsi l'autonomia finanziaria regionale, quindi si censura che venga affidato a singoli ministri il compito di individuare le basi imponibili.


Decisione della Corte


Si applica il Titolo V previgente. Il quadro normativo è molto cambiato in seguito al d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) convertito, con modifiche, nella legge 16 novembre 2000, n. 405, che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria. In particolare, l'art. 4 del d.l. 347 prevede che l'accertamento dei disavanzi sanitari, a decorrere dal 2001 è effettuato dalle Regioni e comunicato ai ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e inoltre che gli eventuali disavanzi di gestione sono coperti dalle Regioni, con modalità stabilite dalle norme regionali che possono prevedere l'introduzione di: misure di compartecipazione alla spesa sanitaria; variazioni sull'aliquota dell'addizionale IRPEF o altre misure fiscali; adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci. L'intera sequenza procedimentale prevista dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 83 della l. 388/2000 non ha mai ricevuto attuazione a causa delle previste scadenze temporali e deve comunque ritenersi superata. Devono di conseguenza ritenersi caducati sia il comma 5, che attribuiva poteri di accertamento ai ministri della sanità, tesoro, bilancio e programmazione, sia i correlati commi 6 e 7.


Dichiarazione:


Dichiara cessata la materia del contendere.