Sentenza n.52 - deposito 18 2011

Accesso all\'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione è censurata nella parte in cui prevede l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica.



 



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La giurisprudenza costituzionale consente al legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico solo se esse sono funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

La previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno, poiché viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della l.r. Toscana 85/2009.