Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione è censurata nella parte in cui prevede l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale consente al legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico solo se esse sono funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.
La previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno, poiché viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della l.r. Toscana 85/2009.