Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezioni del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione del'art. 122, primo comma, della Costituzione) e degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni censurate dettano disposizioni in materia di elezione alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 1, comma
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
In base alla normativa in materia di sistema elettorale regionale e di regime transitorio quale risulta in seguito alla l. cost. 1/1999 e alla l. 165/2004, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, resta fermo il sistema regionale elettorale regionale dettato dalla disciplina statale, e precisamente dalle leggi 108/1968 e l. 43/1995.
Le disposizioni censurate, eliminando la quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (cd listino), modificano significativamente il sistema delineato dal legislatore statale.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2 della l.r. 19/2010 detta disposizioni sulla determinazione del numero dei candidati nelle liste provinciali; l'art. 3 della medesima legge precisa che la normativa si applica alle elezioni della decima legislatura regionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione si limita a modificare in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi statali vigenti.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della l.r. Basilicata 3/2010; non fondate le altre questioni.