Sentenza n.44 - deposito 14 2011


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 12, 16 e 25 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 12, ultima parte, prevede il finanziamento con fondi comunitari, da parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa dello Stato. La norma impugnata è macroscopicamente derogatoria sia alle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, sia alle finalità perseguite e agli strumenti predisposti dall'azione statale a tutela dell'ambiente. I margini di intervento che la disciplina nazionale rimette alle Regioni non giustificano le misure in essa previste.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 1, comma 16, prevede l'istituzione da parte dei comuni compresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane di aree cinofile adibite esclusivamente all'addestramento e all'allevamento dei cani da caccia e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore. Prevede che la destinazione dei parchi e dei territori montani a tali usi avvenga anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco ed è affidata a cooperative o ad imprenditori agricoli e alle associazioni cinofilo-venatorie.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Lo svolgimento di attività che, pur riconducibili alle esigenze di sviluppo economico del territorio, determinano un particolare afflusso di persone ed animali nel territorio del parco, va rimesso alla regolamentazione tecnica dell'ente preposto all'area protetta, secondo un procedimento nel quale è richiesta la cooperazione delle Regioni e degli enti locali. La norma censurata rimette invece la creazione delle aree cinofile direttamente ai comuni, con la sola eventuale cooperazione degli organi del parco.

Dichiara la illegittimità della disposizione limitatamente alla sua applicazione ai territori compresi nei parchi e non anche per quanto riguarda le zone montane.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 1, comma 25, prescrive, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in sede di Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su determinate zone del territorio regionale.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 12, ultima parte, della l.r. Campania 2/2010, dell'articolo 1, comma 16, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali, e dell'articolo 1, comma 25, primo periodo.