Sentenza n.42 - deposito 11 2011

Stabilizzazione personale precario


Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) promossi dal TAR Puglia con ordinanze 28 aprile e 19 maggio 2009


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che nel triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono, a determinate condizioni, alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato e dispone, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere ad indire ovvero proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione.



Motivi della ordinanza di remissione e decisione della Corte

Questione fondata

E'ormai acquisito l'orientamento secondo cui l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso e che le deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. La natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della l.r. Puglia 40/2007.