Sentenza n.36 - deposito 9 2011

Modifica circoscrizioni comunali - referendum


Giudizio principale di legittimità costituzionale, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)»


Contenuto delle disposizioni impugnate


La normativa impugnata prevede che «le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano sono modificate mediante l'aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi» (art. 1); i rapporti patrimoniali ed economici conseguenti alle intervenute modificazioni territoriali sono regolati di comune accordo fra i tre enti territoriali (art. 2) e i Comuni interessati alla modifica provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio (art. 3); in caso di accordo tra i comuni interessati, si prescinde dalla consultazione popolare (art. 4, di modifica del preesistente art. 5, comma 2, della l.r. 26/1973).



Motivi di censura

Violazione dell'art. 133 Cost. in quanto i primi tre articoli operano la variazione territoriale senza il preventivo espletamento della consultazione popolare prevista dalla stessa disposizione costituzionale, mentre l'art. 4 stabilisce che per il futuro si può prescindere dall'espletamento della consultazione popolare laddove la variazione territoriale sia stata preceduta da un accordo tra i comuni interessati.



Decisione della Corte

Questione inammissibile per la parte relativa all'articolo 4, in quanto già la sentenza 214/2010 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della l.r. 26/1973 che prevedeva una disposizione identica a quella ora sancita dal comma 4.

Questione fondata con riguardo alle altre questioni: le leggi regionali attraverso le quali si realizza la variazione della circoscrizione territoriale dei comuni o si dispone la variazione della denominazione sono tipiche leggi provvedimento caratterizzate da un aggravamento procedurale imposto da fonte costituzionale (art. 133, secondo comma, Cost.) e regolato dalla fonte regionale. La legge regionale in esame impedisce la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, alle quali non è stato permesso di esprimersi: l'adempimento con cui si sentono le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria che deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della l.r. Puglia 6/2010; inammissibile la questione relativa all'articolo 4.