Sentenza n.35 - deposito 9 2011


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2, lettere c) e q), e 4; 11, comma 1, lettera d); 19, con l'allegato A; 20; 21, con l'allegato E; 22, con l'allegato D, e 26 della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4, comma 2, lettera c), prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei comuni e delle province esercitano funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

Secondo la giurisprudenza costituzionale, quanto alla polizia giudiziaria - che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale - l'esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 4, commi 2, lettera q), e 4, prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

Consente, in particolare, agli appartenenti alla polizia locale dei comuni e delle province di esercitare attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica anche al di fuori del rispettivo territorio di competenza, sulla base di intese tra le amministrazioni interessate; le intese di collaborazione tra reparti di diversi comuni possono essere raggiunte solamente previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato.

Inoltre, la polizia locale è chiamata a esercitare funzioni di tutela della sicurezza urbana, intesa come necessario presupposto dello sviluppo economico e sociale e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio, perseguita attraverso la coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La regolamentazione delle intese di collaborazione oggetto di censura viene a collocarsi nell'ambito della materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza legislativa esclusiva statale che, per consolidata giurisprudenza della Corte, attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale.



 



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 11, comma 1, lettera d), prevede, come requisito ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione statale ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti di polizia locale, che il candidato non debba essere in possesso dello status di obiettore di coscienza.



 



Motivi di censura

Il Governo ravvisa violazione della normativa statale che sospende le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.



Decisione della Corte

Questione inammissibile: la prospettazione della censura è contraddittoria, in quanto viene contestata la sussistenza della potestà legislativa regionale sia le modalità del suo esercizio (non possono infatti coesistere censure sull'an e sul quomodo dell'esercizio della potestà regionale).



 



Contenuto della disposizione impugnata

Gli articoli 19, con l'allegato A, 20, 21 con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, definiscono le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale.



 



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione inammissibile: anche in questo caso, il Governo contesta contemporaneamente sia la sussistenza della potestà legislativa regionale sia le modalità con le quali la potestà è stata concretamente esercitata.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 26 prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento».



Motivi di censura

Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con la direttiva 2002/22/CE, recepita con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche a livello statale), che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112». La disposizione regionale vanificherebbe la finalità della direttiva comunitaria e, conseguentemente, della normativa statale di recepimento, finalità che consisterebbe nel «garantire la certezza per la cittadinanza in ordine al numero o ai numeri di emergenza cui fare riferimento onde evitare il rischio di sovrapposizioni».



 



Decisione della Corte

Questione non fondata

Intento della direttiva medesima è quello di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso («112») ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione, eliminando le differenze preesistenti relative ai numeri per le chiamate di emergenza. Tale uniformità però non implica l'esclusione di ulteriori numeri di emergenza nazionali o anche locali. Al contrario la stessa direttiva consente espressamente agli Stati membri di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali e lo stesso d.lgs. 259/2003 ha ribadito la possibilità che siano previsti numeri di emergenza nazionali e ha stabilito le modalità per la loro determinazione.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera c), della l.r. Basilicata 41/2009 e dell'art. 4, commi 2, lettera q), e 4 della medesima legge, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato; inammissibili o non fondate le altre censure.