Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 48, commi da 1 a 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 35 prevede che la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, possa prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata indica condizioni diverse da quelle stabilite dal legislatore statale
per l'uso di farmaci al di fuori delle indicazioni registrate dalla Agenzia italiana del farmaco. In particolare, laddove le disposizioni statali circoscrivono il ricorso a farmaci c.d. off label a condizioni eccezionali e ad ipotesi specificamente individuate, la norma regionale introduce una disciplina generalizzata sull'indicato utilizzo dei farmaci, rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco, e così eludendo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'Agenzia italiana del farmaco.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 48, comma 1, attribuisce ai cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi privati in condizioni di parità e senza discriminazione e sancisce l'obbligo per gli operatori economici privati di non rifiutare la loro prestazione.
Motivi di censura
La norma, sancendo il corrispondente obbligo legale a contrarre per gli operatori economici privati, introdurrebbe un obbligo già sancito dalla normativa statale, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione si limita a richiamare l'obbligo del necessario rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione tratti dalla Costituzione e dai Trattati europei, e non lede alcuna competenza statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 48, comma 2, prevede che la Regione assume le nozioni di discriminazione diretta e indiretta previste dalla normativa comunitaria.
Motivi di censura
Il Governo rileva che il concetto di "discriminazione" attiene alla materia dell'ordinamento civile; inoltre, la Regione, recependo una direttiva in una materia che esula dalla propria competenza, avrebbe violato l'art. 117, quinto comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione non è volta ad attuare atti comunitari, ma solo si serve di nozioni desumibili dal diritto comunitario ai fini dell'autonomo svolgimento delle attribuzioni regionali.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 48, comma 3, prevede che i diritti generati della legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi si applicano anche alle forme di convivenza.
Motivi di censura
Il richiamo operato dalla disposizione regionale alle forme di convivenza eccede dalle competenze regionali, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materie di "cittadinanza, stato civile e anagrafe".
Decisione della Corte
Questione non fondata
La Corte non ritiene fondata la censura: la norma si limita ad indicare l'ambito soggettivo di applicazione dei diritti previsti dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli intereventi, senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle forme di convivenza.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 48, comma 4, prevede la promozione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.
Motivi di censura
Il Governo collega la disposizione al comma 1 e ne rileva la illegittimità per i medesimi motivi.
Decisione della Corte
Questione inammissibile per genericità della formulazione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Emilia-Romagna 24/20098; inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.