Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, da 4 a 8 e 28, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 6, autorizza i soggetti privati che intendono promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale adottati dalla Regione a presentare studi di prefattibilità. L'amministrazione, qualora ritenga l'intervento di pubblico interesse, ha facoltà di ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono concorrere al ruolo di promotore. La Giunta adotta linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'amministrazione regionale.
Motivi di censura
La disposizione disciplina la materia della finanza di progetto in modo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, introducendo, in luogo dello studio di fattibilità previsto dalla disciplina statale quale momento iniziale del procedimento, uno studio di prefattibilità dal significato non ben delineato, e sul quale l'amministrazione non ha l'obbligo di provvedere.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le norme relative alle procedure di gara e all'esecuzione del rapporto contrattuale, comprese quelle in tema di programmazione di lavori pubblici, sono di competenza legislativa statale, perché poste a tutela della concorrenza. La presentazione dello studio di fattibilità pur cadendo in un momento antecedente alla fase dell'evidenza pubblica, costituisce parte integrante di quest'ultima. La disposizione è quindi illegittima, in quanto incide direttamente in materia di competenza esclusiva statale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4 dispone che il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, può essere corrisposto alla generalità dei dipendenti di categoria B e C cui è attribuita la responsabilità del procedimento ai sensi della vigente normativa e che i criteri e le condizioni per l'erogazione del compenso sono definiti tenendo conto delle specifiche condizioni dell'ente e sulla base della contrattazione decentrata.
Motivi di censura
Contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, che individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, quindi, dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, che comprende la materia del rapporto di impiego privatizzato e i contratti collettivi.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale pure adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole quale è la contrattazione collettiva, determinando per la sola Regione Liguria l'ultrattività di tale regime, che peraltro è stato sopravanzato a livello nazionale da una nuova disciplina più rigorosa.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 dispone che per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico siano banditi concorsi pubblici per titoli ed esami riservati a soggetti in possesso di determinati requisiti, tra i quali i contratti di somministrazione lavoro, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La norma regionale prevede una modalità di assunzione riservata, in contrasto con la normativa statale e con il principio del necessario carattere pubblico dell'accesso ai pubblici uffici.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6 dispone che le procedure già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori siano riclassificati e le relative graduatorie siano utilizzabili per tutto il periodo di validità previsto dalla l.r. 40/2001, cioè per tre anni.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La progressione nei pubblici uffici deve avvenire per concorso e previa rideterminazione organica complessiva. Nel prevedere una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non sulla base di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tre anni, la norma si pone in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni in carriera.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7 stabilisce che per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e che per il calcolo del lavoro straordinario può essere corrisposto il relativo compenso al personale.
Motivi di censura
Violazione del d. lgs. 165/2001 che indica le procedure da seguire in tema di contrattazione collettiva; l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale, l'orario di lavoro, ordinario e straordinario costituirebbero materia riservata alla contrattazione collettiva
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 8 accorda al personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles un'indennità di servizio in una misura precisamente individuata in legge.
Motivi di censura
Anche questa disposizione si pone secondo il Governo in contrasto con le disposizione dettate dal d. lgs. 165/2001 in tema di contrattazione collettiva, con l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale e con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale l'ordinamento civile e quindi i rapporti del diritto privato regolabili dal codice civile.
Decisione della Corte
Questioni fondate
La Corte ritiene fondate entrambe le questioni: le due disposizioni dettano discipline "eccentriche" in materia, rispettivamente, di orario di lavoro e di trattamenti economici, incidendo su rapporti privatistici del contratto con la Regione, violando la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 28 dispone che per le esigenze degli uffici di segreteria politica della Giunta regionale e del Presidente della stessa possono essere stipulati contratti a termine e possono anche essere instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409 c.p.c., anche in deroga al d. lgs. 165/2001.
Motivi di censura
La deroga disposta dalla disposizione viola il principio dell'accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso e quello di buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La Corte non ritiene fondata la censura: le norme regionali volte a disciplinare le possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione devono ritenersi inquadrabili nella materia della organizzazione degli uffici regionali, attribuita alla competenza legislativa residuale regionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, comma 10, della l.r. Liguria 63/2009; non fondate le altre questioni.