Sentenza n.283 - deposito 23 2010

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello statuto speciale) promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile con ordinanza 14 settembre 2009

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione censurata prevede che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta.


Motivi della ordinanza di rimessione
Considerando le differenti finalità degli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, e che le prime sono di stretta interpretazione, come più volte affermato dalla stessa Corte costituzionale, si chiede il vaglio di costituzionalità sul punto "se la qualità di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata, che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda Usl regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimuovibile ex post".


Decisione della Corte
Questione non fondata
In base all'art. 2, comma 1, n. 9, della l. 154/1981, non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con gli enti locali il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o degli enti che concorrono a costituire la stessa unità sanitaria locale.
Secondo la normativa statale, l'ineleggibilità dei vertici delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento costituisce un dato di sistema e configura un principio generale dell'ordinamento giuridico elettorale, il quale tiene conto e attribuisce rilievo, da una parte, al ruolo della Regione in tema di servizi sanitari, e, dall'altra, al parallelismo esistente tra le suddette cariche, operante in modo analogo nelle strutture sia pubbliche sia private (27/2009).
In base allo statuto speciale, inoltre, la regione è titolare nella materia della ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale, di potestà legislativa primaria, competenza che deve essere esercitata in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e in conformità con quanto previsto dallo statuto stesso.
L'azienda sanitaria cui si riferisce la disposizione ha competenza sull'intero territorio della Regione ed è dotata di personalità giuridica pubblica, oltre che di autonomia imprenditoriale.
Da altre disposizioni regionali si ricava che, sia per le posizioni apicali dell'unica Azienda sanitaria regionale esistente, sia per quelle delle strutture sanitarie o socio-sanitarie private in regime di accreditamento con tale azienda, vige il medesimo regime di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Per le figure professionali intermedie è invece sancita soltanto l'incompatibilità, rimuovibile ex post.
Inoltre, lo stesso art. 2 della medesima legge regionale, alle lettere n), o), p), e q), prevede numerose altre ipotesi nelle quali la situazione di soggetti che abbiano la "legale rappresentanza", tra l'altro, di enti pubblici non economici, agenzie, aziende dipendenti dalla Regione o partecipate dalla stessa, integra una causa di ineleggibilità rimuovibile soltanto prima delle elezioni e non già una causa di incompatibilità, sottoposta ad un diverso regime giuridico.
La Regione si è dotata di una normativa coerente con quella statale, soddisfacendo l'esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità e superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle peculiarità dell'azienda sanitaria regionale.


Dichiarazione: