Sentenza n.331 - deposito 7 2003


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a), delle leggi della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative) e 10 giugno 2002, n. 12 (Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 3, comma 12, lettera a), della l.r. 4/2002 sostituisce il comma 8 dell'art. 4 della l.r. 11/2001 sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici e stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco e strutture similari. L'art. 1, comma 1, della l.r. 12/2002 stabilisce che il disposto dell'art. 3, comma 12, lettera a), della l.r. 4/2002 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'art. 1, comma 2, della l.r. 12/2002 prevede che fino a quella data è vietata la installazione di impianti in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco-giochi, orfanotrofi e strutture similari.


Motivi del ricorso


Il parametro della distanza tra impianti ed edifici introdotto dalla l.r. 4/2002 è diverso da quelli di attenzione previsti dalla legge quadro 36/2001. La disciplina, di preminente interesse nazionale, è riconducibile alla tutela dell'ambiente, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.)e non alla tutela della salute, di competenza concorrente (art. 117,comma terzo, Cost.). La l.r. 12/2002 sospende l'applicazione dell'art. 3, comma 12, della l.r. 4/2002, ma sostanzialmente rinnova il divieto, sostituendo al criterio del limite della distanza di 75 metri quello del divieto in corrispondenza degli edifici citati, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2003.


Decisione della Corte


Questa sentenza decide una delle tre questioni che erano state sollevate riguardo alla l.r. 4/2002 (“legge priva di unitarietà, che interviene sulle più disparate materie”). Occorre stabilire quali sono i compiti che in questa materia spettano alla Regione e quelli che spettano allo Stato, in forza delle competenze ad esso attribuite in tema di tutela dell'ambiente, esclusiva statale, e di tutela della salute, concorrente. Su queste competenze si basa la legge quadro 36/2001 in materia di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici, ad attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione europea e ad assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio. La legge quadro affronta anche il problema della protezione speciale di ambienti abitativi, scolastici e luoghi adibiti a permanenze prolungate prevedendo valori di attenzione più rigorosi dei generali limiti di esposizione posti a salvaguardia della popolazione. I valori di attenzione sono appunto i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerati come valore di immissione che non devono essere superati in questi luoghi. La normativa incide anche sulla materia governo del territorio che spetta invece alle Regioni, e infatti la legge quadro demanda i criteri localizzativi alle leggi regionali. Il legislatore statale ha prescelto un criterio basato sui limiti di immissione delle radiazioni nei luoghi particolarmente protetti, criterio diverso da quello prescelto dal legislatore regionale, che si è invece basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione. Non si può far rientrare i criteri indicati dal legislatore regionale tra i criteri localizzativi riconducibili alla materia governo del territorio, perché divieti come quelli previsti dal legislatore regionale, in particolari situazioni di concentrazione abitativa finiscono per diventare non criteri, ma limitazioni alla localizzazione, che rendono impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni che invece corrisponde ad impegni di origine europea e al nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. La sentenza 382/1999, che aveva escluso la illegittimità di una legge regionale che prevedeva, per la collocazione sul territorio di linee elettriche, distanze maggiori di quelle stabilite con legge dello Stato, non si collocava all'interno di una disciplina statale di principio volta a perseguire un equilibrio tra esigenze plurime: di protezione ambientale, tutela della salute, governo del territorio e diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni (v. sentenza 307/2003, n. 7 del Considerato in diritto). Ritiene illegittimo l'art. 3, comma 12, lettera a), della l.r. 4/2002. Non ritiene invece fondata la censura relativa alla l.r. 12/2002, in quanto il divieto “in corrispondenza” delle aree sensibili è compatibile con la legge quadro (v. ancora sentenza n. 307/2003, punto 20 del Considerato in diritto): non eccede l'ambito di un “criterio di localizzazione” che spetta alle Regioni. A differenza di quello contenuto nella l.r. 4/2002 comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale rendere impossibile la localizzazione stessa.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a), della l.r. Lombardia 4/2002; infondata la censura relativa alla l.r. 12/2002.