Sentenza n.278 - deposito 22 2010


Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 9, 25, commi 1 e 2, lettere a), f), g), h), l) e q), 26, comma 1, e 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 27, 28, 31 e 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), promossi dalle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise Premessa La sentenza affronta, oltre ad una specifica questione in materia di governo del territorio, i ricorsi presentati da alcune Regioni nei confronti in particolare della disciplina in materia di energia nucleare, e di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile. Le disposizioni impugnate relative alla tematica nucleare incidono essenzialmente sulla materia concorrente della produzione dell'energia. Coinvolge però anche altri interessi, in parte imputabili a titoli di competenza concorrente (governo del territorio) ed in parte significativa a titoli di competenza esclusiva dello Stato (tutela della salute, tutela ambientale e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza). La Corte affronta inoltre alcuni temi di carattere preliminare, precisando o ribadendo che: - il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione di svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte Costituzionale in via incidentale; - l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi di costituzionalità, per le peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il processo costituzionale deve rispondere; - sono inammissibili le questioni inerenti a doglianze basate su parametri estranei al riparto delle competenze, rispetto alle quali il ricorrente non dimostra la incidenza sulle attribuzioni regionali, e le questioni prive di motivazione; - nella delibera dell'organo politico che autorizza la proposizione del ricorso alla Corte costituzionale, l'indicazione delle disposizioni oggetto di censura deve avere un certo grado di determinazione tecnica, ad evitare che l'indicazione delle previsioni da impugnare sia rimessa alla difesa tecnica, che è priva di tale prerogativa; - la legge di delega, in quanto atto avente forza di legge, soggiace, ai sensi dell'art. 134 Cost., al controllo di costituzionalità in via principale, di cui, in particolare, può divenire oggetto, quando sia idonea a concretare una lesione attuale dell'autonomia regionale; anche la legge di delega soggiace al fondamentale canone dell'interpretazione costituzionalmente conforme, la cui osservanza si impone allo stesso Governo; a radicare l'interesse regionale al ricorso non sarà sufficiente che essa si presti ad una lettura lesiva dell'autonomia regionale, ma occorrerà che tale lettura sia l'unica possibile, pur impegnando ogni strumento interpretativo utile.


Contenuto delle disposizioni impugnate


1. Disposizioni concernenti il settore dell' energia nucleare

L'art. 25, comma 1, della l. 99/2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate, previa acquisizione, tra l'altro, del parere della Conferenza unificata.



Motivi di censura

a. Le norme statali non possono assumere il carattere necessariamente dettagliato che devono avere le norme delegate;

b. l'acquisizione del mero parere della Conferenza unificata costituisce forma inadeguata del coinvolgimento del sistema regionale.



Decisione della Corte

Questione non fondata:

a. occorre distinguere il grado di determinatezza proprio dei principi e dei criteri direttivi della delega da quello, qualitativamente distinto e perciò non necessariamente coincidente, dei principi fondamentali di materia concorrente. L'impiego della delega legislativa è consentito, in via di principio, anche nelle materie a potestà legislativa ripartita;

b. le procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 25, comma 2, lettera a), prevede tra i principi e criteri direttivi della delega la possibilità di dichiarare i siti degli impianti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione.



Motivi di censura

La norma eccede l'ambito di competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, per sconfinare nel governo del territorio; la mancata previsione di intese con le Regioni interessate viola il principio di leale collaborazione.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Non è qui disciplinata la fase di individuazione del sito, della quale si occupano invece le lettere g) e h) del medesimo articolo, ma la sola eventualità che, a sito prescelto, questo possa acquisire il particolare status di area soggetta a vigilanza e protezione. La norma eccede i limiti della materia energetica per ricadere nella sfera di competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, poiché viene in gioco la necessità di prevenire la commissione di reati, dagli effetti potenzialmente esiziali in prossimità delle aree ove si produce l'energie elettrica nucleare o dove le scorie radioattive sono conservate.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 25, comma 2, lettera f), prevede tra i principi e i criteri direttivi della delega la determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti.



Motivi di censura

La norma risulta lesiva delle prerogative regionali non solo quando la Regione resta inerte, ma anche quando abbia espresso un motivato dissenso.



Decisione della Corte e motivazione

Questione in parte non fondata in quanto la disposizione non si applica alle intese con le Regioni: queste ultime godono infatti di una particolare posizione di autonomia che le distingue dagli altri enti locali.

Questione in parte inammissibile in quanto la sommarietà della delega legislativa non ha né può avere, alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato di precludere l'introduzione di forme partecipative della Regione nell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 25, comma 2, prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza di rifiuti radioattivi o per lo smantellamento degli impianti sia rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata (lettera g); e che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate (lettera h).



Motivi di censura

Accentramento in capo allo Stato della funzione amministrativa relativa al rilascio della autorizzazione unica per mezzo di chiamata in sussidiarietà. Non è sufficiente la prevista intesa con la Conferenza unificata.



Decisione della Corte e motivazione

Questioni inammissibili: il silenzio del legislatore delegante non esclude l'intesa con la singola Regione interessata, ai fini della localizzazione del sito nucleare. Il coinvolgimento delle Regioni interessate si impone al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa.



Contenuto della disposizione impugnata

Art. 26, comma 1: sulla definizione da parte del CIPE delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare realizzabili nel territorio nazionale. E' previsto il parere della Conferenza unificata.



Motivazione della ritenuta violazione costituzionale

Violazione delle competenze regionali relative alla potestà regolamentare in materia concorrente (di governo del territorio, di tutela della salute o di produzione dell'energia). Mancata previsione dell'intesa con ciascuna Regione anziché con la Conferenza unificata.



Decisione della Corte e motivazione

Questione non fondata: la norma non ha conferito al CIPE una potestà regolamentare, ma solo una funzione amministrativa. La potestà affidata al CIPE non comporta la produzione di norme generali e astratte, ma esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico che si riferisce alla individuazione della tipologia di impianti idonei, la cui efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta. La disposizione va interpretata nel senso di rispondere alla necessità che la selezione delle tipologie ammissibili di impianti nucleari sia governata secondo criteri tecnici di efficacia e sicurezza, affinché la successiva individuazione della struttura compatibile con simile preliminare scrematura sia svolta (nel corso della fase di concreta allocazione di essa, cui dovrà partecipare ciascuna Regione interessata) sulla base di tale comune e necessaria garanzia.



2. Disposizioni concernenti gi impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile

L'art. 27, comma 27, detta la normativa applicabile (in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti per i grandi impianti di combustione) agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti per i quali viene richiesto un aumento della capacità produttiva.



Motivazione della ritenuta violazione costituzionale

La disposizione è di estremo dettaglio e non consente sviluppi ulteriori da parte del legislatore regionale.



Decisione della Corte e motivazione

Questione non fondata: sul piano delle competenze, la finalità di contenimento del pregiudizio ambientale si innesta su una previsione diretta ad incidere su interessi attribuibili alle materie concorrenti della promozione di una particolare fonte energetica, per mezzo di uno strumento che fa leva sull'assetto urbanistico del territorio. E' ben possibile attribuire alla potestà legislativa statale in materia concorrente l'introduzione di un regime di esenzione, rispetto all'osservanza dei principi, a partire dai quali si origina la normativa di dettaglio.

La disposizione deve essere interpretata restrittivamente, sulla base del principio in forza del quale, in linea generale, è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi di insediamento sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera di competenza legislativa statale. Allo stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato solo nel caso in cui esse generino l'impossibilità o l'oggettiva difficoltà a conseguire il predetto obiettivo. In questo senso, non vengono coinvolte dalla deroga statale né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. La Regione non potrà pertanto opporre allo Stato le sole ragioni impeditive desumibili dalla normativa oggetto di deroga, mentre le sarà consentito di far valere, sotto ogni altro aspetto, le proprie prerogative.



 



3. Disposizioni in materia di governo del territorio

Contenuto della disposizione censurata


L'art. 3, comma 9, stabilisce che, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture turistico - ricettive regolarmente autorizzate, purché con il rispetto delle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.



Motivi di censura

Lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio: si consente la liberalizzazione dei mezzi mobili di pernottamento, senza necessità di alcun titolo abilitativo, vanificando così la specifica legislazione regionale (Regione Toscana) che assoggetta a permesso di costruire le strutture mobili (quali prefabbricati, roulottes, campers, ecc.) che siano utilizzate come abitazioni, depositi, ambienti di lavoro e che non siano destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee.



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma, in quanto dettata per la finalità di miglioramento dell'offerta turistica ed in quanto concernente strutture turistico–ricettive, interseca la materia del turismo. Tuttavia, poiché l'oggetto principale è costituito dalla disciplina urbanistico-edilizia relativa alla installazione di mezzi mobili di pernottamento, essa deve essere ricondotta alla materia del governo del territorio. L'intervento del legislatore statale presenta carattere di norma di dettaglio, in quanto ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, che non lasciano alcuno spazio al legislatore regionale. Oltrepassa pertanto i confini delle competenze che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio.



 


Dichiarazione: