Sentenza n.274 - deposito 22 2010


Giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2009 recante «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94», promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il decreto impugnato prevede l'istituzione in ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo dell'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all'art. 3, comma 41, della l. 94/2009, per la segnalazione alle polizie locali o alle Forze di polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale; specifica i requisiti dei quali devono essere in possesso le associazioni e le modalità di iscrizione (art. 1); precisa i compiti e le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni di osservatori volontari (art. 2); prevede che il sindaco debba, con ordinanza, specificare gli ambiti per i quali intende ricorrere alle associazioni di osservatori volontari (art. 3) e che i sindaci stipulino convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco per individuare l'ambito territoriale e temporale nel quale l'associazione è chiamata a svolgere la propria attività, nonché il piano d'impiego e la formazione degli associati (art. 4); specifica i requisiti degli osservatori volontari e le condizioni per l'impiego (art. 5), nonché i presupposti e le modalità di revoca da parte del Prefetto dell'iscrizione dell'associazione (art. 6); prevede la revisione annuale dell'elenco e la verifica dei requisiti per l'ammissione dei nuovi associati (art. 7).

Alle Regioni compete l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari (art. 8); sono previste disposizioni transitorie per le associazioni che già svolgono sul territorio attività di volontariato (art. 9).



Motivi di censura

Il provvedimento impugnato non sarebbe interamente riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, ma comprenderebbe anche misure volte a contrastare il degrado delle città e a favorire l'ordinato sviluppo delle relazioni socio-economiche, aspetti riconducibili alla materia polizia amministrativa locale.

L'espressione “disagio sociale” comprenderebbe invece situazioni di difficoltà di integrazione dell'individuo nel tessuto sociale, derivanti dalle più varie cause, evocative di interventi rientranti nella materia delle politiche sociali, anch'essa rientrante nella competenza esclusiva regionale.

Violazione anche dell'art, 117, comma sesto, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.



Decisione della Corte

Questione parzialmente fondata

La recente sentenza 226/2010 definisce questioni di legittimità costituzionale proposte avverso le norme alle quali il decreto in esame ha dato attuazione.

Già in quella pronuncia, è stato osservato che il problema nodale attiene alla valenza delle formule “sicurezza urbana” e “situazioni di disagio sociale”. quanto al concetto di sicurezza urbana si è precisato che esso ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, e che pertanto la norma non fosse in contrasto con il riparto costituzionale delle competenze.

La formula “disagio sociale” non può invece essere ricondotta alle sole situazioni implicanti un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti, ma si presta ad abbracciare un vasto ambito di ipotesi di emarginazione o di difficoltà di inserimento dell'individuo nel contesto sociale, derivanti dalle più svariate cause (condizioni economiche, di salute, di età, rapporti familiari), che richiedono interventi ispirati a finalità di politica sociale, riconducibile alla materia dei servizi sociali, di competenza esclusiva regionale residuale.

Analogamente alla sentenza 226/2010, il ricorso è fondato riguardo agli interventi riconducibili alla materia “servizi sociali”, di competenza legislativa regionale residuale.



 


Dichiarazione:


Dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell'Interno, adottare il decreto 8 agosto 2009 nella parte in cui disciplina l'attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale; annulla, per l'effetto, l'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale», l'art. 1, comma 2, limitatamente alle parole «ovvero del disagio sociale,» e l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «, ovvero situazioni di disagio sociale», del