Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) e dell'articolo 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104, promosso dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 3 ottobre 2008
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 6 della l.r. 54/2000 precisa quali sono le funzioni comunali in materia di impianti di radiocomunicazione.
L'art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa disciplina le funzioni di vigilanza e il controllo che devono essere effettuati sugli impianti presenti sul territorio comunale, richiamando la l.r. 54/2001.
Decisione della Corte
Questione inammissibile con riferimento sia all'art. 19 del Regolamento comunale, norma sottratta al sindacato di costituzionalità, sia all'art. 6 della l.r. 54/2000, in quanto esso non contiene una norma che disciplini il profilo della ripartizione degli oneri economici conseguenti ai controlli effettuati dall'ARPAT.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7 disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi; il comma 6 precisa che gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli di cui al medesimo art. 7 "sono posti a carico dei richiedenti l'autorizzazione.".
L'art. 9 disciplina le funzioni di vigilanza e controllo di competenza dei comuni; il comma 6 pone a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale, gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli compiuti da ARPAT nell'ambito delle funzioni di vigilanza e di controllo.
Motivi della ordinanza di rimessione
La normativa statale prevede che le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le province e i comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge (art. 93 d. lgs. 259/2003). Tale previsione costituisce un principio fondamentale inderogabile per le Regioni, nelle materie di competenza concorrente.
La previsione regionale che pone a carico dei titolari degli impianti gli oneri relativi alla effettuazione di verifiche e controlli introduce una disparità di trattamento tra gli operatori economici, la cui attività è distribuita su tutto il territorio nazionale; altera inoltre il sistema concorrenziale del mercato nazionale, in violazione della normativa dell'Unione europea.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 7, comma 6, e l'art. 9, comma 6, si pongono in contrasto con la normativa statale, che prevede un divieto di imposizione di oneri e canoni per l'impianto di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica (art. 93 d. lgs. 259/2003), al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra gli operatori delle diverse Regioni; tale esigenza si pone sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia in seguito, in concomitanza di interventi di vigilanza e controllo (450/2006).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della l.r. Toscana 54/2000; inammissibili le altre questioni.