Sentenza n.269 - deposito 22 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 4; 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'articolo 2, comma 2, è censurato nella parte in cui stabilisce che «specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge».



Motivi di censura

La norma agevolerebbe il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, incidendo sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati, di competenza esclusiva del legislatore statale.



Decisione della Corte

Questione inammissibile

Di tale disposizione non si fa menzione nella delibera del Consiglio dei ministri che dispone l'impugnazione della legge regionale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2, comma 4, dispone che gli interventi previsti dalla legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.



Motivi di censura

La disposizione introdurrebbe una misura concernente i cittadini comunitari, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti con l'Unione europea stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., e in contrasto con i principi costituzionali in tema di diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La norma regionale si inserisce in un quadro normativo volto a favorire la piena integrazione dei cittadini neocomunitari, presupposto imprescindibile per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea.

La disposizione regionale non determina alcuna lesione delle competenze legislative statali in tema di rapporti con l'Unione europea, ma si limita ad assicurare ai cittadini extracomunitari le prestazioni ad essi dovute nella osservanza di obblighi comunitari e riguardanti settori di propria competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro e all'edilizia abitativa e della formazione professionale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 6, comma 35, stabilisce che «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali».



Motivi di censura

La norma regionale impugnata riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in Italia una serie di prestazioni non individuate puntualmente, riservando alla Regione il compito di fissare i criteri per identificare i caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità ed il contenuto di tali prestazioni, e quindi dando vita ad un sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio dello Stato, in violazione della normativa statale.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona. Con particolare riferimento al diritto all'assistenza sanitaria, esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto (148/2008). Il legislatore statale ha recepito questa impostazione statuendo che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali (d. lgs. 286/1998).



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 6, comma 51, stabilisce che la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.



Motivi di censura

La norma inciderebbe sulle materie «condizione giuridica dello straniero» ed «immigrazione» in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., poiché estenderebbe i compiti della rete regionale a funzioni – inerenti agli adempimenti in tema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno – che le norme statali non attribuiscono ai comuni, ma alle Questure, in violazione dell'art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. 286/1998.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La norma disciplina una mera attività di supporto alla rete informativa già presente ed avviata, tra l'altro, sulla base del Protocollo d'intesa stipulato nel 2006 fra l'ANCI ed il Ministero dell'Interno, con il quale si è dato inizio ad una sperimentazione volta ad attribuire progressivamente competenze ai comuni per quanto riguarda l'istruttoria relativa al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno. Essa, pertanto, non regola aspetti incidenti sulla materia dell'immigrazione, ma si limita a prevedere una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti (155/2006).



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 6, comma 55, lettera d), garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale anche per quegli stranieri che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato, della richiesta di asilo, della protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie.



Motivi di censura

La disposizione incide sulla posizione dei soggetti indicati, introducendo una disciplina riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., senza, peraltro, operare nessun richiamo o rinvio alle pertinenti norme statali.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disposizione si inserisce in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 11 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 stabilisce che «la Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni».



Motivi di censura

Lesione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, Cost., per contrasto con l'art. 6, commi 2 e 3, della l. 131/2003, attuativo della l. cost. 3/2001, il quale non include gli organismi internazionali tra i soggetti con i quali le Regioni possono instaurare rapporti, e inoltre perché sono assegnati alla Regione compiti internazionali nella materia delle politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale, ma alla disciplina dei flussi migratori.



Contenuto della disposizione impugnata

Il comma 43 dell'art. 6 della l.r. 29/2009 stabilisce che «la Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi».



Motivi di censura

Come il comma 11, anche il comma 43 assegnerebbe alle Regioni compiti internazionali nella materia delle politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale, ma alla disciplina dei flussi migratori.



Decisione della Corte

Questione non fondata

Entrambe le disposizioni si pongono all'interno del potere estero che la giurisprudenza costituzionale riconosce alle Regioni.

Il comma 11 dell'art. 6 raccorda l'attività della Regione, nelle materie di propria competenza, con quella delle altre Regioni, delle amministrazioni statali, delle istituzioni europee e degli organismi internazionali, in vista del più efficace perseguimento delle finalità delineate dal legislatore statale in tema di politiche migratorie.

Obiettivo del comma 43 dell'art. 6 è di consentire alla Regione di promuovere intese (al fine di agevolare la frequenza degli stranieri ai corsi di formazione professionale o tirocini formativi), che si riferiscono ad un ambito di competenza legislativa regionale residuale, corrispondente appunto alla formazione professionale, peraltro espressamente da realizzare «in conformità alla legislazione statale» e cioè nel pieno rispetto dei principi della politica estera fissati dallo Stato.



 


Dichiarazione:


Dichiara non fondate tutte le censure.