Sentenza n.268 - deposito 22 2010

Caccia - comitati di gestione


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) promosso dal TAR Molise con ordinanza del 22 aprile 2009


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione disciplina la partecipazione delle associazioni venatorie e di quelle degli agricoltori nei Comitati di gestione.



Contenuto della ordinanza di rimessione

Contrasto con la normativa statale (art. 14, comma 10, l. 157/1992) che sancisce il principio di rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il legislatore regionale ha individuato criteri di composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia che non necessariamente prevedono la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella degli agricoltori, in contrasto con la normativa statale.

La giurisprudenza costituzionale ha già affermato che il principio di rappresentatività di cui all'art. 14, comma 10, della l. 157/1992 ha carattere inderogabile e che esso, nello stabilire i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo e uniforme di composizione degli organi stessi, che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale (165/2009).



 


Dichiarazione:


a) e