Sentenza n.267 - deposito 22 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini), promosso dalla Regione Calabria Giudizi principali di costituzionalità promossi dal Governo degli articoli 1, comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2, 3 e 6, 5 e 6 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale) e dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48 (Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su «Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale»)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 22, comma 4, del d.l. 78/2009 riguarda il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della Regione Calabria, detta la procedura per la predisposizione del piano e dell'Accordo per il rientro dai disavanzi del servizio.

L'art. 1, comma 1, della l.r. 48/2009 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale la Fondazione Campanella deve ottenere il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

L'art. 1 della l.r. 11/2009 detta le modalità di copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile per l'anno 2008.

L'art. 2 della l.r. 11/2009 disciplina le procedure e la struttura dell'Accordo tra lo Stato e la Regione Calabria per il rientro dai disavanzi del Servizio sanitario (commi 1 e 2), affida ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere il compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007 (comma 3) e individua le risorse che l'Accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 (comma 6).



Motivi di censura

Irragionevole esercizio da parte dello Stato dei poteri sostitutivi; difetto assoluto di proporzionalità nella disposizione censurata, non congruità del termine assegnato per adempiere



Decisione della Corte

Estinzione del giudizio

Dopo la proposizione dei ricorsi, il Ministro per l'economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Presidente della Giunta regionale hanno stipulato l'Accordo per il Piano di rientro del servizio sanitario regionale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5 della l.r. 11/2009 prevede che, qualora non si addivenga entro il 31 dicembre 2009 al riconoscimento della «Fondazione Campanella» quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la Regione receda da tale Fondazione e nomini un commissario liquidatore con il compito di predisporre un piano esecutivo particolareggiato per la riconduzione delle attività e delle funzioni della Fondazione nell'ambito delle attività e delle funzioni dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini.

Detta disposizioni riguardo alla approvazione e alla realizzazione del piano, e prevede la riconduzione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda Mater Domini delle unità operative complesse esistenti presso la Fondazione in presenza di determinati requisiti. In tal caso le predette unità entrano a fare parte della struttura sanitaria ed operativa del Mater Domini; i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuano presso l'Azienda senza soluzione di continuità.

In seguito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, della l.r. 48/2009, il termine previsto dall'art. 5, entro il quale la «Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Campanella» deve ottenere il riconoscimento quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, è stato posticipato al 31 dicembre 2010.



Motivi di censura

La disposizione consente l'accesso di personale dipendente da un soggetto privato all'impiego di ruolo presso pubbliche amministrazioni in modo automatico, senza alcun tipo di filtro e, in particolare, in assenza di concorso pubblico.



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma non fornisce indicazioni circa la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico (peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione). Non distingue inoltre tra le diverse categorie di personale (a tempo determinato o indeterminato, dirigenziale o non dirigenziale), non opera alcuna distinzione riguardo al modo in cui il personale della Fondazione è stato reclutato, né indica le modalità di inserimento dei dipendenti nell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Ne discende la violazione del principio del concorso pubblico di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 6 della l.r. 11/2009 prevede che, al fine di ottimizzare e potenziare l'attività di controllo, vigilanza e ispezione sulle Aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, il Consiglio regionale nomina l'Autorità per il sistema sanitario, con il compito di fornire referti periodici agli organi regionali di indirizzo e di gestione amministrativa competenti e per determinate funzioni.



Motivi di censura

L'istituzione dell'Autorità non rispetta i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, riguardo alla limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi indipendenti.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'Autorità si aggiunge ad altri organismi pure preposti alla vigilanza e al controllo in materia sanitaria, con parziale sovrapposizione delle funzioni e in assenza di qualunque coordinamento. L'organismo non presenta il carattere di indispensabilità richiesto dalla normativa di principio statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che prevede una riduzione della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, da raggiungere tramite il riordino, la soppressione o l'accorpamento delle strutture e dispone la limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi (art. 29 d.l. 223/2006).



 


Dichiarazione:


dell'articolo 5 della l.r. Calabria 11/2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 48/2009, nella parte in cui prevede che, a seguito della liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella», unità operative allo stato esistenti presso la Fondazione possano entrare a fare parte della struttura sanitaria ed operativa dell'Azienda ospedaliera universitaria dell'articolo 6 della l.r. Calabria 11/2009; l'estinzione del giudizio in relazione alle altre censure.