Sentenza n.266 - deposito 22 2010


Giudizi principali di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)], e dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)]


Contenuto delle disposizioni impugnate


La l.r. Lombardia 19/2009 reca l'approvazione del piano di cattura dei richiami vivi specificato nell'allegato A della legge stessa.



Motivi di censura

Assenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), che subordina la possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all'impiego di modalità selettive in modo che le catture siano effettuate solo se strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio.

Violazione anche della l. 157/1992 che richiede il parere favorevole dell'ISPRA.



Decisione della Corte

Questione fondata

La normativa comunitaria prevede che gli Stati membri, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, possono derogare alle misure di protezione poste dalla medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi generali tassativamente indicati fra i quali quello di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il potere di deroga è esercitabile solo in via eccezionale, alle condizioni, ai fini e con le modalità specificate dall'art. 9 della direttiva.

La l.r. 19/2009 omette qualsiasi indicazione riguardo alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva.



Contenuto della normativa impugnata

L'art. 2 della l.r. Toscana 53/2009 autorizza, in determinate province, la gestione degli impianti di cattura e autorizza anche la cattura, per l'anno 2009, di uccelli appartenenti a determinate specie (cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello), da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia e per specie, come specificato in allegato.



Motivi di censura

L'autorizzazione alla cattura è stata disposta in assenza dei presupposti e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria, che ammette il prelievo in deroga di piccole quantità di esemplari di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica, a condizione che “non vi siano altre soluzioni soddisfacenti”. Secondo quanto affermato dall'ISPRA, la riproduzione in cattività rappresenterebbe una valida alternativa alla cattura e costituirebbe anche la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori.

Violazione anche della normativa statale, per l'assenza del parere favorevole dell'ISPRA.



Decisione della Corte

Questione fondata

Per le medesime ragioni esposte con riferimento alla l.r. Lombardia 19/2009; in questo caso, la motivazione, pur formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto giustificare la deroga adottata.



 


Dichiarazione: