Sentenza n.259 - deposito 21 2010

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano del 10 settembre 2008 e di cinque decreti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano emanati tra il 17 settembre 2008 e il 21 ottobre 2008 promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'ordinanza del Commissario del Governo ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico a seguito dell'accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche presso lo stesso oltre l'orario consentito, in violazione del d.l. 117/2007 (recante modifiche al Codice della strada).
I cinque decreti del Questore della Provincia hanno disposto la sospensione della licenza di alcuni esercizi pubblici in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate ed il verificarsi di liti e aggressioni che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine.


Motivi del ricorso
Invasione delle competenze attribuite dallo statuto speciale in materia di turismo e industria alberghiera, esercizi pubblici, spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza.


Decisione della Corte
Questione non fondata
I provvedimenti sono stati adottati per scongiurare il verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. Essi rientrano fra quelli, adottati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente (129/2009).
I provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.
Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento all'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: anche in questo caso il provvedimento è stato posto in essere in vista della prevalente necessità di tutela della pubblica sicurezza.


Dichiarazione:

Dichiara che spettava allo Stato adottare i provvedimenti che sono stati censurati.