Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1 dell'art. 3 stabilisce che “Ai fini della presente legge, per “sistema integrato delle comunicazioni” si intende il settore che comprende le seguenti attività: a) editoria fruibile attraverso internet; b) radio e televisione; c) cinema; d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; e) sponsorizzazioni”.
Motivi di censura
Contrasto con la nozione di sistema integrato delle comunicazioni fornita dall'art. 2, comma 1, lettera l), del d. lgs. 177/2005. La disposizione – che non comprende l'attività di stampa quotidiana e periodica e della pubblicità esterna nel settore economico corrispondente al sistema integrato delle comunicazioni – contrasta con i principi fondamentali e travalica i limiti posti alla legislazione regionale dalla stessa normativa statale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La normativa statale in tema di sistema integrato delle comunicazioni attiene alla materia della tutela della concorrenza nel settore economico delle comunicazioni, ma la normativa regionale impugnata non incide sulla disciplina della concorrenza nello stesso settore economico.
Essa è solo finalizzata ad individuare le attività economiche nell'ambito delle quali potranno essere adottati da parte della Regione gli specifici provvedimenti di sostegno organizzativo ed economico.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che − al fine di attuare i contratti di servizio pubblico in ambito regionale e provinciale di cui all'art. 46 del d.lgs. 177/2005, stipulati con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione -
Motivi di censura
In base alla normativa statale sul canone di abbonamento, il Ministro delle comunicazioni determina l'ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
La disposizione denunciata, prevedendo un intervento della Regione Piemonte nell'utilizzazione del gettito di un prelievo statale di natura tributaria, come il canone di abbonamento radiotelevisivo, víola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui tale parametro riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «sistema tributario dello Stato».
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali, è riservata alla legge statale e pertanto l'intervento del legislatore regionale su tali tributi è precluso, anche se solo integrativo, salvo che lo consenta la stessa legislazione statale.
Ciò vale anche per il cosiddetto «canone di abbonamento» radiotelevisivo, che ha da tempo assunto natura di prestazione tributaria, istituita e disciplinata dallo Stato, il cui gettito è destinato quasi per intero al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge finanziaria 2000.
La disposizione regionale impugnata, prevedendo «intese» tra
Dichiarazione: