Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 9 prevede che
Motivi di censura
Invasione della potestà legislativa statale riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile; l'art. 88 del dpr 380/2001, recante il Testo unico delle disposizioni in materia edilizia, attribuisce allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di concedere simili deroghe, previa apposita istruttoria e acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Decisione della Corte
Questione fondata
Affidando al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, e con il previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono, in nome della salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale.
La disciplina regionale in esame è stata adottata nell'esercizio della competenza regionale concorrente in materia di "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" (art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale). Nell'esercitare tali competenze, però,
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 15 della legge regionale attribuisce al comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali.
Motivi di censura
Contrasto con la disciplina statale di riferimento (art. 65, commi 4, 5 e 6, del d. lgs. 152/2002), che rimette l'individuazione di tali aree alla pianificazione di bacino.
Decisione della Corte
Questione fondata
Avendo ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi", la disposizione regionale rientra nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia.
Contrasta con l'art. 65 del d.lgs. 152/2006, che rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree, violando pertanto la competenza dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" (12/2009, 104/2008).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 15 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 16/2009.