Sentenza n.329 - deposito 4 2003


Conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Lombardia e Lazio riguardo al dpcm 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).


Contenuto delle disposizioni impugnate


Prevede l'obbligatorietà del parere delle Università sedi di facoltà di medicina e chirurgia riguardo all'adeguamento del piano sanitario regionale; prevede il coinvolgimento delle Università anche per quelle materie che implicano l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca; subordina l'individuazione delle attività assistenziali e dei relativi parametri alle esigenze delle attività istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia e individua il numero dei posti letto messi a disposizione dalle facoltà di medicina e chirurgia da parte delle strutture di degenza.


Motivi del ricorso


L'art. 8, comma 2, della l. 59/1997 prevede che, se entro 45 giorni dalla prima consultazione l'intesa non è stata raggiunta, gli atti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. I 45 giorni vengono in genere fatti decorrere dal giorno in cui si constata il mancato raggiungimento dell'intesa, non da quando è stato intrapreso l'esame del procedimento. La procedura adottata dall'esecutivo denota l'assenza del minimo intento di esplorare la possibilità di un accordo, in contrasto con il principio di leale collaborazione. Inoltre sono state lese le competenze costituzionalmente garantite alle Regioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera.


Decisione della Corte


Dopo l'adozione del dpcm contestato, è stato adottato il dl 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia sanitaria), il cui art. 3, comma 1, aggiunge il comma 2bis all'art. 19 del d.lgs. 502/1992 e stabilisce che non costituiscono principi fondamentali le materie di cui agli articoli 4, comma 1bis, e 9bis del d.lgs. 502/1992. L'art. 4, comma 1bis, del d.lgs. 502/1992 individua i requisiti cui viene subordinata la costituzione o la conferma in azienda ospedaliera dei presidi ospedalieri da parte delle Regioni; l'art. 9bis concerne i poteri delle Regioni in materia di sperimentazioni gestionali. Quindi l'art. 3 del dl. 347 amplia le potestà organizzative riconosciute alle Regioni. E' poi sopravvenuta la l. cost. 3/2001 che inserisce la materia tutela della salute nella potestà legislativa concorrente. Le Regioni possono quindi adottare una propria disciplina nel rispetto dei limiti fondamentali posti dalle leggi dello Stato, che non può intervenire in questa materia con atti normativi di rango sublegislativo e neanche può emanare atti di indirizzo e coordinamento (v. art. 8, comma 6, l. 131/2003). Ritiene che in questa materia sia sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti perché le norme statali impugnate non hanno prodotto alcun effetto invasivo della sfera delle attribuzioni regionali e inoltre le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti delle competenze regionali, da apposita normazione regionale. Ravvisa proprio nella possibilità per la Regione di sostituire la disciplina dettata dall'atto impugnato l'assenza dell'interesse a ricorrere, anche se, in forza del principio di continuità dell'ordinamento, quell'atto mantiene la propria vigenza nell'ordinamento sia pure con carattere cedevole rispetto all'eventuale intervento normativo regionale.


Dichiarazione:


I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.