Sentenza n.247 - deposito 8 2010

Commercio - forma ambulante


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10 (Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche), introdotto dall'art. 16 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 7 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo), promosso dal TAR Veneto con ordinanza del 23 marzo 2009


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione sancisce il divieto di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.



Motivi della ordinanza di rimessione

Lesione degli articoli:

1) 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione: il commercio itinerante costituisce una delle forme attraverso cui si esplica la libertà di iniziativa economica e le Regioni – pur potendo intervenire in tale settore per i profili inerenti alle materie di propria competenza (quali il commercio e l'urbanistica) – non possono eludere la competenza statale in materia di concorrenza, né i princípi di proporzionalità ed adeguatezza, attraverso un divieto assoluto;

2) 3, 5 e 118 Cost.: la norma opera in modo del tutto indifferenziato in ambiti territoriali disomogenei, comprimendo irragionevolmente l'autonomia comunale, privata della possibilità di differenziare fra loro le varie situazioni territoriali, sociali ed economiche, nonché di governare l'elemento della disomogeneità distinguendo tra il commercio svolto legittimamente (come nella specie) e quello abusivo;

3) 2, 3, 4, 10, primo comma, 41 e 117, primo comma, Cost.: ritenuto che il commercio itinerante riguarda in modo prevalente se non esclusivo la piccola imprenditoria degli extracomunitari, la norma censurata, tra l'altro, limiterebbe la libertà di iniziativa economica e il diritto al lavoro, riconosciuti come diritti inviolabili agli stranieri regolari e violerebbe il principio di parità di trattamento sancito dalla normativa nazionale e internazionale.



Decisione della Corte

Questione non fondata

1. nell'ambito di una generale regolamentazione dell'attività del commercio va ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento e di vietarne l'esercizio in ragione della particolare situazione di talune aree metropolitane (centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti; cfr. anche d. lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La materia del commercio rientra nella competenza esclusiva regionale; il d. lgs. 114/1998 si applica soltanto alle Regioni che non hanno emanato una propria legislazione in materia, cosa che la Regione Veneto ha appunto fatto con la disposizione censurata.

Il divieto sancito dalla norma censurata non lede la libertà di concorrenza, ma si pone nel solco della regolamentazione territoriale del commercio.

Non è configurabile alcuna lesione della libertà d'iniziativa economica quando l'apposizione dei limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, purché questa non sia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano attraverso misure palesemente incongrue.

2. non sussiste lesione dell'art. 118 Cost., che attiene al riparto fra i diversi livelli di governo dell'esercizio delle funzioni amministrative: il legislatore non istituisce o attribuisce funzioni amministrative, ma impone esso stesso un divieto.

La normativa salvaguarda comunque l'autonomia dei comuni nella individuazione delle aree nelle quali è vietato o consentito, anche a particolari condizioni, l'esercizio del commercio; non sono equiparabili le situazioni di chi esercita l'attività legittimamente e chi lo esercita invece in modo abusivo.

3. La disposizione regionale ha contenuto generale e obiettivo e non possiede alcuna valenza discriminatoria.



 


Dichiarazione: