Sentenza n.246 - deposito 8 2010


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei Comuni di Casteldieci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), promosso dalla Regione Marche


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge impugnata dispone il distacco dei comuni indicati dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, con inserimento nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini.



Motivi di censura

1. Nel corso del procedimento parlamentare di approvazione della legge medesima, il parere contrario al distacco emesso dal Consiglio regionale delle Marche ai sensi dell'art. 132 Cost. non è stato oggetto di sostanziale considerazione risultante da atti ufficiali e conoscibili;

2. violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il parere negativo è stato solamente acquisito agli atti, senza che la Regione che lo ha reso sia stata posta in condizione di conoscere i motivi che hanno spinto le Camere a discostarsi da esso, così risultando violate le regole di reciproco rispetto attraverso le quali devono svolgersi le relazioni tra i soggetti cui spettano poteri riconosciuti dalla Costituzione.



Decisione della Corte

Questione non fondata

1. La sicura incidenza che i pareri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 132 Cost. non può concretizzarsi nell'esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedimentali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare.

La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione (quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e l'espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme diverse rispetto a quelle legislative ordinarie;

2. la previsione di un onere informativo gravante sulle Camere in favore del Consiglio regionale si risolverebbe in un appesantimento della procedura di approvazione della legge che dispone la variazione territoriale, non giustificato da alcuna norma di rango costituzionale.



 


Dichiarazione: