Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 2, della l.r. 32/2007, prima dell'integrazione, prevedeva alla lettera a) il non assoggettamento ad autorizzazione solo degli «studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali».
La norma censurata stabilisce che, dopo le parole «collettivi nazionali», sono aggiunte le parole «gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale».
Motivi di censura
La normativa statale prevede che tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell'attività posta in essere, e nei quali debbano comunque essere erogate prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, devono essere autorizzati. Il rispetto di tale principio è indispensabile per assicurare livelli essenziali di sicurezza e qualità delle prestazioni.
Decisione della Corte
Questione fondata
La sentenza 150/2010 ha definito un'analoga questione su una disposizione che escludeva il regime dell'autorizzazione per gli studi medici e gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l'accreditamento, ravvisando la violazione del principio fondamentale dettato dal d. lgs. 502/2001, che stabilisce la necessità dell'autorizzazione per gli studi medici e odontoiatrici privati al fine di assicurare i livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure.
Ribadisce quindi la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private, rientrante nella potestà legislativa concorrente della tutela della salute, rimanendo però precluso alle Regioni derogare a norme statali che fissano principi fondamentali.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della l.r. Abruzzo 19/2009.