Sentenza n.235 - deposito 7 2010

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 12, e 9, commi 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Il comma 1 dell'articolo 3 (Disposizioni per il superamento del precariato) prevede che, per superare forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, la Regione, gli enti e le aziende regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. I provvedimenti assunti in violazione dei limiti indicati sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere.


Motivi di censura
La disposizione non attiene all'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione (materia che rientrerebbe nella potestà legislativa regionale), ma alla materia dell'ordinamento civile, rientrante nella esclusiva competenza statale. In particolare, il d. lgs. 368/2001, attuativo della normativa comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato, demanda la individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Violazione anche del principio di ragionevolezza, nella parte in cui privilegia la selezione per soli titoli.


Decisione della Corte
Questione non fondata
Sussiste una contraddizione tra l'incipit e il contenuto della disposizione che, pur volta a limitare la possibilità da parte della Regione di fare ricorso a contratti a tempo determinato, autorizza la Regione stessa a stipulare contratti a tempo determinato.
La disposizione è inquadrabile nella materia della organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo statuto speciale alla competenza esclusiva della Regione; essa spiega la sua efficacia nella fase anteriore alla instaurazione del contratto di lavoro, incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nella organizzazione delle proprie risorse umane, e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive discendenti da tale tipologia flessibile di contratto di lavoro.
Rileva la diversità di situazione tra l'assunzione a tempo determinato, nella quale la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato (252 e 293 del 2009).


Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 2 dell'articolo 3 autorizza la Regione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale; il comma 3 prevede che comuni e province provvedono a realizzare programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari e indica i criteri per la loro individuazione.


Motivi di censura
La stabilizzazione dei lavoratori precari attiene alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale; l'art. 17, c. 15, del d.l. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla l. 102/2009, prevede quale termine ultimo per le stabilizzazioni il 31 dicembre 2010.
Il comma 3, in particolare, contrasta con la normativa statale, che consente la procedura di stabilizzazione al personale non dirigenziale in presenza di determinati presupposti. La disposizione regionale amplia il novero dei soggetti destinatari della stabilizzazione e ricollega il diritto alla stabilizzazione ad un periodo inferiore a quello individuato dalla normativa statale, eccedendo dalla propria competenza


Decisione della Corte
Questioni fondate
Le disposizioni consentono l'indiscriminato inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Esse si pongono pertanto in contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.


Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 12 dell'art. 3 autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio ad una certa data a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che sia stato prorogato una volta alla data di entrata in vigore della legge.


Motivi di censura
Assenza di copertura da parte dello statuto speciale; contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e con il principio del pubblico concorso; la norma rientrerebbe nella materia del'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.


Decisione della Corte
Questione fondata
Violazione del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive.
L'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non può essere considerato valido presupposto per una riserva di posti (205/2006 e 293/2009).


Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 3 dell'art. 9 disciplina un programma di interventi per ampliare il tempo scuola nelle scuole dell'infanzia e attivare moduli didattico-integrativi (comma 3).


Motivi di censura
La disposizione incide nell'ambito della competenza statale; l'art. 5 dello statuto speciale conferisce alla Regione la facoltà di adottare norme di integrazione ed attuazione in materia di istruzione, in conformità con le disposizioni contenute nella legislazione statale, nell'ottica dell'adattamento della stessa alle necessità scaturenti dalle caratteristiche della Regione stessa.
La materia è stata oggetto di un accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione e l'assessore della pubblica istruzione della Regione. La disposizione regionale non fa alcun riferimento all'accordo, in violazione del principio di leale collaborazione.


Decisione della Corte
Questione non fondata
A seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario vantano, nella materia dell'istruzione, una competenza legislativa concorrente, più ampia di quella integrativo-attuativa prevista dallo statuto speciale. Per effetto della l. cost. 3/2001, le disposizioni dettate dall'art. 117 Cost., delineando spazi di autonomia regionale più ampi, prevalgono sulle norme statutarie.
La disposizione non viola il principio di leale collaborazione in quanto, conformemente a quanto stabilito con l'accordo sottoscritto con il Ministro competente in data 31 luglio 2009, demanda, sia pure in modo implicito, la fase di confronto con l'autorità statale periferica al momento della concreta attuazione delle misure programmate. L'utilizzo di risorse ed apparati centrali, nonché il coinvolgimento di risorse ed istituzioni nazionali, non può materialmente avvenire senza l'intesa con l'ufficio scolastico regionale.


Contenuto della disposizione censurata
Il comma 4 dell'articolo 9 demanda alla Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, la definizione delle modalità e dei criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche; delega l'assessorato regionale alla pubblica istruzione ad attuare tali criteri mediante una più razionale distribuzione delle risorse umane tra le scuole.


Motivi di censura
1. Violazione della competenza esclusiva in materia di istruzione;
2. lesione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire con uniformità sul territorio nazionale, poiché le dotazioni organiche delle scuole sono determinate sulla base degli ordinamenti degli studi definiti a livello nazionale e l'utilizzo del personale, di competenza statale, è regolato dai contratti nazionali di comparto;
3. violazione dei principi generali della normativa statale in materia di istruzione;
4. violazione del principi di leale collaborazione, in quanto non è stato previsto alcun coinvolgimento dell'ufficio scolastico provinciale.


Decisione della Corte
Questione non fondata
1. L'istruzione rientra tra le materie di legislazione concorrente, risulta pertanto assegnato alle Regioni uno spazio di autonomia più ampio rispetto alle norme statutarie;
2. il compito della distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche spetta alle Regioni;
3. non sono indicati i principi generali statali che sarebbero stati violati;
4. la distribuzione di personale all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base di scelte programmatiche e gestionali che rilevano solo all'interno della Regione appartiene alla competenza legislativa dell'ente territoriale.


Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 3 e 12, della l.r. Sardegna 3/2009; non fondate tutte le altre questioni.