Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo)
Il ricorso, in materia di autorizzazione agli scarichi, è riconducibile alla tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato; la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha competenza primaria nella materia del paesaggio, ma ha solo la facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni statali, emanando norme di integrazione e di attuazione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 16-bis (introdotto dal'art. 4, comma 25) devolve al gestore del servizio idrico integrato (soggetto privato) la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi.
Motivi di censura
Lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente: la norma statale, di cui la disposizione costituirebbe attuazione, consente alle Regioni di scegliere un soggetto diverso dalla provincia e dall'Autorità d'ambito ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, purché sia un soggetto pubblico o un ente locale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La stessa normativa statale autorizza espressamente, con norma cedevole, le Regioni a prevedere forme diverse da quelle da essa stessa individuate per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione. Non si desume dall'ordinamento un divieto di affidare a soggetti privati lo svolgimento di funzioni amministrative.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16-ter stabilisce l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione solo da parte del titolare dello scarico finale.
Motivi di censura
La normativa nazionale prevede l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga "tramite condotta"; la disposizione impugnata abbassa il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale consente l'esonero dall'autorizzazione solo se esistono opere materiali (le "condotte") che collegano direttamente le acque reflue all'impianto deputato allo scarico finale, permettendo in questo modo anche una precisa individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue.
Nella materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome in quanto lo Stato stabilisce "standard minimi di tutela", nel senso che assicura una tutela adeguata e non riducibile dell'ambiente valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
La norma censurata è illegittima in quanto, recando una disciplina afferente alla materia della tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., eccede la competenza regionale, accordando una tutela inferiore rispetto a quella statale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 25, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 12/2009, nella parte in cui inserisce l'articolo 16-ter nella l.r. Friuli-Venezia Giulia 16/2008; non fondata la questione riferita all'articolo 4, comma 25, nella parte in cui inserisce l'articolo 16-bis nella l.r. 16/2008.